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Vincolo triennale dopo il trasferimento: dipende dalla tipologia di preferenza inserita nella domanda

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Il vincolo triennale nella scuola assegnata con il trasferimento si applica se la scuola è stata richiesta con preferenza analitica. Nel caso di preferenza sintetica  sono diversi i casi possibili

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Una lettrice ci scrive:

Ho fatto domanda di trasferimento e l’ho ottenuto. In sindacato mi hanno consigliato di non mettere il codice della scuola ma quello del comune per non avere il vincolo triennale. Ho ottenuto il trasferimento nel comune ma essendoci quattro istituti comprensivi non penso che io sia obbligata al vincolo, almeno lo spero, visto che non mi sto trovando bene e vorrei chiedere trasferimento anche quest’anno

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Nel CCNI sulla mobilità, valido per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, è stata stabilita un’importante novità che interessa i docenti che partecipano alla mobilità e ottengono il movimento richiesto.

Si tratta del vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata, vincolo che impedisce ai docenti coinvolti di partecipare alla mobilità nel successivo triennio in quanto devono rimanere tre anni nella scuola ottenuta con il movimento volontario

Vincolo triennale: è condizionato dalle tipologie di preferenze inserite nella domanda

Come chiarisce l’art.2 comma 2 del CCNI il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

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Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Vincolo triennale: quali docenti sono esclusi

Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13 del CCNI  nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

Non sono sottoposti al vincolo triennale neanche i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

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Conclusioni

Se la nostra lettrice ha ottenuto il trasferimento in una scuola richiesta con preferenza analitica sul comune, non è interessata dal vincolo triennale e potrà, quindi,  chiedere trasferimento per il prossimo anno scolastico.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/vincolo-triennale-dopo-il-trasferimento-dipende-dalla-tipologia-di-preferenza-inserita-nella-domanda/

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