L’abbandono di una supplenza a tempo determinato comporta degli effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso. Vediamo quali.
Giorgia scrive
Buongiorno. Quest’anno ho accettato una supplenza di 6 ore di tecnologia fino a giugno attraverso le graduatorie di istituto di terza fascia. Ho preso servizio, ma dopo alcune settimane per motivi personali ho dovuto rinunciare dando quindi le dimissioni. Nel frattempo continuo a ricevere mail di convocazioni per altre supplenze. In base alle sanzioni per la mia rinuncia io non posso accettare nuove supplenze anche se in altri istituti scolastici o per altre materie? Al momento le mie motivazioni personali persistono, ma se a gennaio mi trovassi in una situazione migliore, comunque fino a settembre non posso accettare nuovi incarichi? Grazie per la disponibilità
Sanzioni (regolamento delle supplenze)
L’art. 8(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze) al punto b3 (graduatorie di istituto) dispone che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Motivazioni e giustificazioni
Il comma 4 dello stesso articolo precisa che le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola
Conclusioni
Stando alla norma richiamata la scuola in cui hai abbandonato servizio avrebbe dovuto inserire a sistema la sanzione dell’abbandono senza giustificato motivo, ragion per cui non avresti più dovuto ricevere (solo per l’a.s. 2019/20) convocazioni.
La sanzione, infatti, si applica non solo per la stessa ma anche per eventuali altre classi di concorso per cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie di istituto e per tutto l’anno scolastico in corso.
A meno che, e questo lo dice il comma 4 che ho riportato, non hai esibito a scuola una motivata giustificazione dell’abbandono di servizio e la scuola non l’abbia accolta.