Ogni anno, ad inizio scolastico, si ripete sempre la solita storia, gli ultimi a “salire in cattedra” sono sempre gli insegnanti di sostegno, fatta eccezione ovviamente per quelli di ruolo che non riescono a coprire il reale fabbisogno, suona la campanella e le classi si ritrovano con gli alunni diversamente abili senza insegnanti di sostegno e quelli di ruolo devono sostituire i colleghi nell’attesa che vengano convocati i supplenti. In tanti istituti scolastici sono ancora in corso di nomina supplenti sui posti di sostegno chiamati dalla terza fascia delle graduatoria di istituto senza alcun titolo di specializzazione e alcuna esperienza da docente di sostegno. E’ come un vero Tsunami quello che si è abbattuto sulla scuola italiana ma in modo vertiginoso al Nord. Situazione lamentata da tutte le associazioni che tutelano i diritti dei diversamente abili e fra queste la F.I.R.S.T (Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela diritti delle persone con disabilità già Rete dei 65 movimenti) che con un suo comunicato ha denunciato il disagio che le famiglie e gli alunni sono costretti a subire ogni anno con la mancanza appunto dei docenti di sostegno e con l’inevitabile arrivo sugli alunni con disabilità di docenti non specializzati. Infatti quest’anno saranno circa 60 mila i docenti non abilitati, senza specializzazione specifica, che si occuperanno di studenti con handicap, e questo rappresenta una vera piaga in quanto diventare docente di sostegno sì può, ma esserlo è tutt’altra cosa. Vediamo prima la normativa cosa dice a proposito :
Docenti di sosteno scuola dell’infanzia e primaria
Il DM n. 92 dell’8 febbraio 2019 prevede che possano partecipare al corso di specializzazione su sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria i docenti in possesso del titolo di :
- abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Va precisato che il decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede un nuovo corso di specializzazione che sarà definito con apposito decreto Miur. Per ora i requisiti rimangono questi.
Docenti di sostegno scuola secondaria
Con l’approvazione dell’ultima legge di Bilancio 2019, sono nuovamente cambiate anche le norme per diventare insegnanti di sostegno, infatti non sono previsti i tre anni di formazione e tirocinio che erano stati voluti dalla Buona Scuola (FIT) ma vengono richiesti i seguenti requisiti:
- abilitazione specifica sulla classe di concorso
oppure
- laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso+ 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.
gli ITP continueranno a partecipare con il diploma fino al 2024/25. Da quella data laurea triennale + 24 CFU.
Al di là della normativa c’è un aspetto molto importante ed è quello di “essere insegnante di sostegno” che sicuramente nessuna norma potrà evidenziare, ed è quella parte del vissuto in aula, lungo i corridoi e la compresenza con i colleghi di base. Sfatate le voci popolari ( anche se non del tutto) che il docente di sostegno debba occuparsi solo dell’alunno diversamente abile (il docente di sostegnoè docente della classe e ne è contitolare per cui partecipa a tutte le riunioni del consiglio di interclasse o di classe, alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli alunni della classe di cui è titolare).
Il suo orario è uguale a quello dei docenti dell’ordine di scuola di servizio così come la retribuzione è la stessa e non ridotta. Alla base di tutto, deve esserci la consapevolezza che il docente ha una grossa responsabilità nei confronti di questi alunni già portatori di handicap, infatti atteggiamenti e comportamenti inopportuni potrebbero calare la loro autostima e minare quel processo di inclusioneche si trasformerebbe inevitabilmente in una “chimera”. Gli alunni non devono mai sentirsi trattati con “dovuta sufficienza” ma soprattutto non devono avvertire quel senso di timore, insicurezza, paura ( può capitare quando ci si trova dinanzi a casi con patologie gravi), essi devono sentirsi al sicuro, motivati e partecipi all’acquisizione delle competenze, devono poter interagire con il gruppo classe e non rimanere isolati in quel banchetto con la docente di sostegno che lo affianca. E’ opportuno creare un ambiente sereno, stimolante e ricettivo ai loro bisogni.
Essere insegnante di sostegno è in primis tutto ciò, oltre a quanto previsto dall’aspetto normativo del D.Lgs. n° 66/2017 di attuazione della delega contenuta nella L.107/2015 incentrato sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992.
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