Le gravi patologie e le relative terapie invalidanti non sono espressamente specificate dalla legislazione e dalle norme contrattuali. L’unico punto fermo è che ci devono essere i seguenti requisiti:
1. l’esistenza di una patologia grave;
2. la necessità, in conseguenza della patologia grave, di effettuare terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o ad esse assimilabili.
NORMATIVA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Le regole sono stabilite dal CCNL Scuola 2006-09 che senza alcuna distinzione tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato (quest’ultimo ovviamente in costanza di nomina) esplicita quanto segue:
“in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione” (comma 9, art. 17 per il personale a TI e comma 15 art. 19 per il personale a TD).
Vi rientrano, dunque:
• i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital necessari alla effettuazione delle terapie;
• giorni di assenza dovuti alle terapie, riconducibili agli effetti collaterali diretti delle terapie stesse.
Sono invece escluse le assenze correlate alle manifestazioni cliniche della patologia di base o a generica convalescenza o le assenze dovute ad altre patologie intercorrenti.
È comunque anche utile sottolineare come alcuni CCNL nel prevedere una tutela speciale per le assenze dovute alle terapie correlate a gravi patologie, individuano alcune specifiche condizioni quali l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS, senza tuttavia escludere altre fattispecie di analoga gravità. Il Contratto scuola, invece, non fa neanche un elenco, seppur non esaustivo, di alcune terapie.
I BENEFICI
Il lavoratore riconosciuto affetto da grave patologia con necessità di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ha diritto per tutti i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di day hospital compresi quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie:
• alla retribuzione per intero per tutti i giorni di assenza (es. docente assunto a tempo indeterminato con 10 mesi di assenza di malattia nell’ultimo triennio di cui 5 per “malattia” e 5 per malattia dovuta a “grave patologia”: i 5 mesi di malattia dovuti alla grave patologia non si dovranno cumulare ai 5 mesi per malattia “normale” e quindi allo stato attuale il dipendente avrà cumulato solo 5 mesi di assenza ai fini del periodo massimo di comporto di assenze per malattia [al dipendente restano quindi ancora 13 mesi e non 8 di assenza per malattia dei primi 18 a disposizione ai sensi dell’art. 17/1 del CCNL/2007].
• all’esclusione della decurtazione fino ai 10 gg. di assenza di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
• all’esclusione dell’osservanza, nei giorni di assenza dovuti alle terapie, delle fasce orarie di reperibilità.
Attenzione: Rientrano anche i periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure – effetti collaterali (temporanei e/o parziale invalidità dovuta a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).
REQUISITI PER AVERE DIRITTO AI BENEFICI
I dipendenti hanno diritto allo scorporo dal periodo di comporto dei giorni di assenza per malattia, in caso di patologie gravi che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti ed altre ad esse assimilabili, nonché all’esclusione della trattenuta fino ai 10 gg. e della visita fiscale, purché:
• sulla certificazione da presentarsi a scuola ci sia apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o ad esse assimilabili cui il dipendente è sottoposto.
• di volta in volta si giustifichino le assenze dal servizio con la contestuale necessità di ricorso alle terapie.
• si presenti un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie quando l’assenza è determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie praticate direttamente dal lavoratore.
Pertanto, perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici in precedenza elencati non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
Nota bene: In questi casi nulla c’entra la condizione o meno di handicap o di invalidità del dipendente, per cui, per esempio, non è di per sé sufficiente la certificazione di handicap in situazione di gravità (art., 3, comma 3, L. 104/92) e/o di invalidità civile con diritto alla indennità di assistenza continua affinché le assenze per malattia siano da ritenersi escluse dal periodo di comporto.
TERAPIE EXTRA – OSPEDALIERE
I benefici sono applicabili anche quando si tratta di giorni di assenza utilizzati per l’effettuazione delle terapie in ambiente extra-ospedaliero, ad esempio al domicilio. Il ciclo terapeutico, infatti, sotto il controllo e la direzione del medico specialista, può anche essere determinato dall’assunzione di farmaci o di sottoposizione ad altre cure effettuate a domicilio.
SONO INCLUSE ANCHE LE VISITE DI CONTROLLO?
Nel 2013 l’USR Calabria con una interessante circolare afferma che è erroneo il convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.
Il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.
Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze.
È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).
A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.
Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del Dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.
Per completezza, si richiama la circolare INPS n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro.
Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).