Criteri diversi per l’attribuzione di una COE. Vediamo le differenze tra COE ex-novo e COE già esistente l’anno precedente
Una lettrice ci scrive:
“Quest’anno ha ottenuto passaggio di cattedra da sostegno a COE A030 un collega che usufruisce della 104 per se stesso. E’ possibile per lui chiedere di occupare la mia COI visto che io non usufruisco della 104 come lui?”
L’attribuzione di una COE segue criteri differenti a seconda che si tratti di una COE ex-novo o di una cattedra orario esterna già presente nell’organico dell’anno precedente
Nel primo caso si considera la graduatoria interna di istituto, nel secondo caso la posizione occupata dai docenti in graduatoria non è determinante
I due casi son chiariti nel CCNI sulla mobilità
COE ex-novo
Si tratta di una cattedra non presente nell’organico del precedente anno scolastico, che si costituisce in seguito a contrazione in organico con trasformazione di una cattedra interna in cattedra orario con completamento esterno.
Tale cattedra deve essere attribuita ad un docente titolare nella scuola, in servizio l’anno scolastico precedente su una cattedra interna.
L’attribuzione è condizionata della posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto e la COE ex-novo dovrà, quindi , essere assegnata al docente in coda nella graduatoria
Potranno essere esclusi da tale attribuzione i docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13 comma 1 punti I), III), IV) e VII) del CCNI sulla mobilità, soltanto se si tratta di cattedra orario esterna costituita tra scuole di comuni diversi , come esplicitato nel comma 3 lettera c) del succitato art.13.
Se, invece, la COE ex-novo è costituita tra scuole ubicate nello stesso comune, questa potrà essere assegnata anche al docente beneficiario di una delle precedenze indicate, se posizionato in coda nella graduatoria interna di istituto
COE presente nell’organico dell’anno precedente
Nel caso di una COE già presente nell’organico dell’anno precedente, questa dovrà essere assegnata allo stesso docente, se ancora presente nella scuola , o al docente arrivato su tale cattedre in seguito a mobilità.
Il docente titolare nella scuola, in servizio l’anno precedente su questa COE, sarà, quindi, confermato su tale cattedra a prescindere dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto. Questo docente potrà essere assegnato su una cattedra interna soltanto se questa dovesse liberarsi in seguito a pensionamento o mobilità in uscita del docente titolare, trattandosi, in questo caso di cattedra vacante, in sintonia con quanto disposto nell’art.11 comma 3 del CCNI dove si stabilisce quanto segue:
“Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente”
Conclusione
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, il docente arrivato nella scuola per mobilità volontaria su una COE non potrà vantare, quindi, il diritto di avere l’assegnazione di una cattedra interna anche se beneficiario della precedenza legata alla 104 personale, per le motivazioni sopra indicate.