La formazione dei docenti è uno degli argomenti su cui più spesso nascono conflitti tra insegnanti e dirigenti scolastici circa l’obbligatorietà dell’aggiornamento del personale scolastico. La Legge 107/2015del 13 luglio 2015 ha valorizzato la formazione dei docenti, definendola obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 dell’art.1 della L 107/2015). Ogni scuola a tal fine deve dotarsi di un Piano di aggiornamento e formazione che definisce le attività di formazione dei docenti e del personale della scuola in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati dei Piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale per la formazione dei docenti, che viene emanato ogni 3 anni dal MIUR. L’art.282 T.U. sancisce che l’aggiornamento è un diritto-dovere del personale ispettivo, direttivo e docente. È chiaro che al di là dei riferimenti normativi, ogni docente che ami il proprio lavoro e che intenda essere una fonte per i propri allievi, dovrebbe considerare l’aggiornamento o la formazione come un’opportunità per migliorare e potenziare le proprie competenze e professionalità.
Di seguito chiariamo le tematiche su cui più spesso si interrogano i docenti in materia di formazione del personale:
MONTE ORE OBBLIGATORIO: Non esiste un numero di ore obbligatorie a cui si deve far rifermento, lo ha ribadito il Miur nella nota n. 25134 del 01/06/2017, dove appunto si evince che l’obbligatorietà non consiste nelle ore da svolgere ma nel rispetto del contenuto del Piano.
FUNZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI: È al Collegio dei Docenti che spetta il compito di approvare un piano di formazione nel rispetto del POF e tenendo conto delle esigenze formative dei docenti in modo da poter pianificare gli aspetti organizzativi e gestazionali delle attività di formazione dei docenti.
OBBLIGO DELLA FORMAZIONE: La formazione, per come scritto il comma 124 della legge 107, non ha vincoli di ore annuali e deve essere svolta durante il servizio dei docenti. Pertanto, l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto al contratto. Il dirigente scolastico può può sanzionare il docente che non partecipa alla formazione solo ed esclusivamente se questa è stata deliberata dal Collegio, in quanto si tratterebbe di inadempimento agli obblighi di servizio.
Libera scelta dei corsi da seguire: Ogni docente è libero di scegliere il corso di formazione da seguire sia nell’ambito di iniziative già previste e organizzate dall’istituto scolastico sia presso Enti accreditati dal MIUR a condizione che tale formazione sia coerente con gli indirizzi e gli obiettivi prefissati dal piano approvato. Il docente può anche decidere di aggiornarsi autonomamente mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, materiale on line, articoli di quotidiani, fonti normative, riviste specializzate, potendo richiedere tuttavia tale riconoscimento informale ai fini del piano di aggiornamento e formazione approvato dall’istituto secondo criteri individuati e indicati nel piano stesso.
PERMESSI: Tutti i docenti possono fruire del permesso di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche (comma 5, art 64 del CCNL 2006 /2009). Per usufruire di questo permesso non è obbligo seguire solo quelli organizzati dell’Amministrazione, l’importante è fornire gli estremi del corso/convegno a cui intende partecipare.
CCNL 2016/18: Il nuovo Contratto non ha apportato nessuna novità in merito alle ore da svolgere e all’obbligatorietà della formazione dei docenti.
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