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Orario docenti: Ore buche e spostamenti tra sedi, sono effettiva prestazione lavorativa, per Cassazione va retribuita

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L’inizio del nuovo anno scolastico non è mai facile e prima che ogni cosa venga messa al suo posto ci vuole come si suole dire una “fase di rodaggio“ e così tra posti vacanti, supplenti in attesa, orari provvisori, il collaboratore a cui il DS ha affidato l’arduo incarico, giunge a stilare una prima bozza di “orario definitivo” ed è proprio in quel momento che gli animi cominciano ad accendersi ed allora spuntano le agendine con gli orari ipotizzati e con loro le innumerevoli lamentele delle cosiddette “ore buche”. A volte i docenti esprimono delle “desiderate” dovute a problemi familiari o logistiche legate all’ubicazione della scuola e al suo raggiungimento ma poiché i docenti sono tanti, succede spesso che il malcontento dilaghi.Master per il completamento della classe di concorso A24 e A25

Accade quindi che in un orario settimanale ci sia il docente che si ritrovi l’ingresso sempre alle prime ore, oppure uscite alle ultime ore, c’è chi si lamenta dell’eccessivo carico giornaliero e delle ore buca, soprattutto quando queste, superano le due unità orarie e quando vengano assegnate con più frequenza sempre allo stesso docente. Di risposta a tutto ciò può anche capitare che ci sia il collega con un orario perfettamente bilanciato tra entrate ed uscite, privo di ore buche ed è proprio un quadro simile a creare delle vere invettive contro chi ha realizzato l’orario e a far “spuntare i famosi favoritismi“. Indubbiamente quello di formulare l’orario di servizio non è un compito così semplice, occorre prestare molta attenzione a non creare delle disparità gratuite tra le varie componenti del collegio e a realizzare un giusto equilibrio tra le parti.

È dato sapere che l’orario scolastico di cui è responsabile il DS non è mai definitivo e poiché è un atto di gestione, in quanto tale, può essere cambiato in qualsiasi momento dell’anno nel caso un docente ne presenti richiesta per motivi didattici o personali. La questione delle ore buche dovrebbe essere regolamentata nel contratto d’Istituto dove appunto dovrebbe essere specificato  la durata massima dell’impegno e dell’orario di effettiva docenza giornaliera, il numero massimo di ore buca settimanali oltre il quale dovrebbe scattare una retribuzione forfettaria, lo stesso vale anche per il  docente che termina il proprio orario in una sede e impiega un’altra ora per raggiungere una  sede esterna, oltre ad attendere un’altra ora (buca stabilita dall’orario), tutto questo tempo a disposizione dell’Istituto andrebbe retribuito.

Quest’attesa deve essere considerata prestazione di lavoro a tutti gli effetti, anche in relazione ai limiti di durata giornaliera e settimanale stabiliti dall’art. 2107 del codice civile (cioè il docente deve lavorare le ore stabilite da contratto, tutte quelle in eccesso e non rientrando nelle 40 ore strumentali e funzionali, sono qualificabili come “straordinario”). Lo stesso Ministero del Lavoro ha evidenziato come il D. Lgs. n. 66/2003 superando la normativa contenuta nel Regio Decreto n. 1955 del 1923, considera la prestazione lavorativa quale “messa a disposizione” e non più come lavoro effettivo. Principio, quest’ultimo, stabilito anche con Direttiva CE 1993/104, secondo cui per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

A supportare quanto detto, c’è un intervento della Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010 che afferma che Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione.

Il principio, ribadito dalla sentenza, pur non riferita specificamente al comparto scuola, può avere risvolti pratici molto importanti. Si pensi al caso di scuole articolate su più succursali, sedi staccate, oppure al docente (precario o di ruolo) con cattedra orario esterna. In questi casi, qualora il dipendente dovrà recarsi da una scuola all’altra (magari nell’ambito della stessa giornata), potrà legittimamente pretendere che il tempo di spostamento venga considerato a tutti gli effetti quale prestazione lavorativa (al pari dell’ora buca) e quindi chiederne una forma di remunerazione.

 All’interno della scuola quindi il DS e le RSU possono ricercare una intesa secondo l’art. 6 del CCNL 2016 /2018 che fa riferimento al confronto tra il DS e le RSU sulla relativa organizzazione dell’orario e del personale docente, confronto che è definito un “dialogo approfondito” sulle materie oggetto di informazione. Da questo confronto si auspica vengano tutelati i diritti dei lavoratori, là dove si presenti un eccesso di ore buche che rappresentino al contempo ore che il docente mette a disposizione, ribadito dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.

Fonte:https://www.professionistiscuola.it/contratto/3392-orario-docenti-ore-buche-e-spostamenti-tra-sedi-sono-effettiva-prestazione-lavorativa-per-cassazione-va-retribuita.html

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