Come funziona tecnicamente la ricostruzione di carriera del personale docente? Quali sono le tappe dell’iter e i documenti necessari ? Perché nella maggior parte dei casi la procedura va ben oltre le scadenze (non tassative) previste dalla normativa?
PSN vi propone un approfondimento per comprendere meglio la procedura di ricostruzione di carrierae tutto il lavoro in carico alle segreterie delle scuole che gestiscono la ricostruzione di tutti i docenti titolari presso l’istituzione stessa.
Elementi necessari per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e benefici in carriera sono:
A) che sia stato registrato il contratto individuale di lavoro, se stipulato dopo l’entrata in vigore del CCNL 4/8/1995;
B) che , a seguito di positiva relazione sul periodo di prova, sia avvenuta la conferma in ruolo. Si specifica che qualora il docente non abbia servizi pre-ruolo valutabili ai fini della carriera e, quindi , richiedibili con apposita domanda di ricostruzione di carriera, l’istituzione scolastica può già emettere d’ufficio il provvedimento di ricostruzione di carriera.
C) che sia stata prodotta la relativa istanza documentata nei termini della prescrizione decennale (il diritto a chiedere il riconoscimento dei servizi sorge al termine dei tre mesi successivi al compimento del periodo di prova se non è intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole) ( per tale termine vedasi D.M., n. 190 del 6/4/1995);
QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE ?
La domanda di ricostruzione di carriera va presentata entro dieci anni dal superamento del periodo di prova. E, quindi, dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento della prova. L’istanza presenta oltre 10 ANNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO (data del superamento del periodo di prova) NON PUO’ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE e, quindi, il riconoscimento del servizio pre- ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 C.C.)
Pertanto, la domanda di ricostruzione di carriera:
- Se è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova ,il beneficio economico è attribuito regolarmente dalla data della conferma in ruolo
- Se è presentata dal 6° al 10° anno, il beneficio economico ha prescrizione quinquennale, cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda di ricostruzione di carriera ( Art. 2946 del Codice Civile – Consiglio di Stato, parere n. 588/80 del 06.11.1980 – art. 2 Legge 07.08.1985, n. 428).
- Se è presentata dopo il 10° anno il diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera è prescritto e quindi non viene valutato in carriera il servizio pre-ruolo riconoscibile, mentre resta valido ai fini pensionistici se è stata versata la relativa contribuzione.
Il fascicolo della ricostruzione della corriera può contenere diversi documenti a seconda dei casi e, quindi, dei provvedimenti da predisporre.
A) Primo riconoscimento
Nell’ipotesi del primo riconoscimento il fascicolo della carriera deve contenere:
- Dichiarazione dei servizi pre – ruolo
- Domanda di riconoscimento dei servizi con i certificati dei servizi di cui si chiede il riconoscimento ed il titolo di studio richiesto per l’insegnamento di cui si chiede il riconoscimento)
- Relazione anno di prova e formazione;
- Contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato.
B) Passaggio di ruolo
Nell’ipotesi del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria o secondaria o da ITP a docente laureato, il fascicolo della carriera contiene:
- Relazione periodo di prova ;
- Contratto di nomina in ruolo vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato ovvero decreto di passaggio di ruolo
- Decreto di ricostruzione di carriera del ruolo di provenienza aggiornato alla data del passaggio di ruolo.
Come procedere all’utilizzo della procedura informatica SIDI per ottenere un decreto di ricostruzione della carriera e/ o inquadramento
Le procedure informatiche da utilizzare sono più o meno complesse a seconda che si debba procedere ad un primo riconoscimento dei servizi, ovvero ad un passaggio di ruolo, ovvero ancora, che si debba procedere a successivi inquadramenti per effetto del succedersi di nuovi Contratti collettivi di lavoro.
Primo riconoscimento dei servizi
1) inserire la dichiarazione dei servizi
E’ preferibile avere i certificati di servizio, se esistenti, al momento dell’inserimento dei dati per evitare di dover successivamente modificare i dati stessi.
Si possono verificare situazioni in cui i servizi seppure non risultanti dalla stampa sintetica siano parzialmente inseriti – questo avviene nei casi in cui l’interessato ha sottoscritto un contratto a tempo determinato ed il contratto stesso è stato elaborato dal sistema informativo in questo caso occorre integrare i servizi con i dati mancanti.
2) Inserire gli estremi del contratto a tempo indeterminato
3) Inserire la decorrenza della conferma in ruolo
4) Aprire, quindi, la pratica di riconoscimento dei servizi e verificare attentamente che gli anni di servizio valutati siano quelli effettivamente valutabili. Nel caso si riscontrassero degli errori nella valutazione dei servizi ciò significa che la dichiarazione dei servizi non è stata inserita correttamente per cui occorrerà rettificare i dati relativi ai servizi e quindi richiamare la pratica già aperta – pratiche che non va cancellata – e ricalcolarla. Se i dati della dichiarazione dei servizi sono stati inseriti correttamente il sistema valuterà in modo corretto i servizi stessi.
Prodotta la stampa del decreto, lo stesso deve essere:
a) inviato in triplice copia – tutte le copie devono essere firmate in originale – alla Ragioneria Provinciale dello Stato – unitamente a:
- domanda di riconoscimento dei servizi presentata dall’interessato, certificati di servizio, titolo di studio e foglio matricolare (nel caso in cui l’interessato abbia chiesto il riconoscimento del servizio militare)
- relazione sul periodo di prova, comprensiva del parere del comitato di valutazione per il personale docente, e nel caso vi siano state proroghe copia dei decreti di proroga del periodo di prova.
- Copia del contratto d’assunzione a tempo indeterminato vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato.
b) consegnato all’interessato – è bene far firmare all’interessato la lettera di consegna
del provvedimento per ricevuta.
Allorché il decreto ritorna vistato da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato occorre:
- inserire al SIDI i dati di registrazione del decreto
- consegnare copia del decreto vistato all’interessato o quanto meno comunicare formalmente gli estremi dell’avvenuta registrazione da parte della RagioneriaProvinciale dello Stato;
- archiviare il decreto nel fascicolo cartaceo
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