Il congedo parentale spetta a tutto il personale in servizio (docente e ATA), sia a tempo determinato (anche per supplenza breve) che indeterminato.
L’art. 32 del D.Lgs. n.151/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015 riconosce ai genitori, per ogni figlio, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi complessivi (es. sei mesi fruiti dalla madre + 4 mesi utilizzati dal padre), fino ai 12 anni di vita dei figli medesimi.
I mesi sono elevati ad 11 quando il padre fruisce fino a 7 mesi (7 mesi padre e i restanti 4 madre).
Al pari delle altre tipologie previste dal D.Lgs. n.151/2001 (congedo di maternità/paternità – malattia bambino) non è prevista la visita fiscale