Su ricostruzione di carriera avviso Miur per il personale della scuola.
Su Istanze on line Polis è presente il seguente avviso
“Si informa che è disponibile l’istanza polis “Richiesta di Ricostruzione Carriera” per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2019.”
Chi chiede la ricostruzione di carriera
Può chiedere la ricostruzione di carriera il personale della scuola che ha superato l’anno di prova e ha avuto la conferma in ruolo.
La ricostruzione di carriera serve a far valutare il servizio svolto a tempo determinato e in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza.
La prescrizione è di 10 anni di (5 ai fini economici).
Modalità di presentazione domanda ricostruzione: a chi va notificata?
La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali.
La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.
Quali periodi di servizio sono validi
L’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 indica i servizi che vanno riconosciuti.
Ricordiamo che i primi quattro anni di servizio pre – ruolo o altro ruolo vengono valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi, invece, sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici.
Ai docenti ciechi delle scuole secondarie e agli insegnanti delle scuole elementari statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
L’anzianità di servizio da computare per l’inserimento nella posizione stipendiale dovuta è solo quella parte di anzianità riconosciuta valida ai fini sia giuridici che economici.
L’anzianità di servizio riconosciuta valida solo ai fini economici invece verrà computata solo al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88.
Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono riconosciutati e valutati.
E’ altresì valutato il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
I servizi riconosciuti per i docenti delle scuole d’istruzione secondaria e artistica sono:
- servizio prestato presso le scuole statali e pareggiate d’istruzione secondaria e artistica, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo;
- servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali, in qualità di docente non di ruolo;
- servizio prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, e nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
I servizi riconosciuti per i docenti della scuola elementare sono:
- servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate;
- servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate;
- servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie;
- i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.
Il servizio prestato in qualità di docente di sostegno, senza il prescritto titolo di specializzazione, ma comunque con il titolo richiesto per accedere ai concorsi a cattedra, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 della legge n. 124/99:
Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.
I periodi di servizio coperti da retrodatazione giuridica non vanno riconosciuti, in quanto già considerati servizi di ruolo.
Con i periodi di servizio sin qui indicati si possono cumulare quelli relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
COSA SI INTENDE PER ANNO DI SERVIZIO INTERO
I servizi vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali d’insegnamento svolte, solo per anno scolastico intero; i periodi di durata inferiore ad un anno di servizio non si considerano.
L’anno scolastico si intende completo se è stato svolto un periodo di servizio di 180 giorni o ininterrottamente dal primo Febbraio sino al termine degli scrutini.
L’articolo 11 comma 14 della legge n. 124/99 detta che:
Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Nel computo dei 180 giorni vanno considerati anche i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio. Tutte le altre assenze (malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi…) non possono essere considerate nel computo dei suddetti giorni.
Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio
Di seguito riportiamo le fasce stipendiali per gli insegnanti.
Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Stipendio insegnanti: quali possibili aumenti nel 2019?
Quest’anno è stato firmato il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca, che si applicherà per il triennio 2018-2020.
Tra gli aumenti previsti, a titolo di esempio:
- docenti dell’infanzia ed elementare: da 85,50 euro per chi ha fino a 8 anni di servizio, fino ad un massimo di 97,7 euro per chi vanta 35 anni di servizio;
- diplomati che insegnano alle superiori: da 85,50 euro a 99,70;
- docenti di scuola media: da 85,50 euro a 106,70;
- docenti laureati: da 85,50 euro fino a 110,70.
Inoltre La legge di bilancio ha stanziato i fondi per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021, per la copertura dell’elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e per la cd indennità di vacanza contrattuale, in attesa del predetto rinnovo.