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Docenti neo-immessi: Periodo di formazione e prova, siamo certi che sia sempre utile ?

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Con Circolare prot. n. 39533 del 4 settembre 2019, il MIUR ha inviato ai Direttori degli UU.SS.RR. indicazioni in merito alle attività formative che dovranno seguire i docenti neoassunti o i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2019-2020, attività previste dal D.M. 850/2015.

La nota ricorda che sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti; i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.Corsi di perfezionamento per docenti da 60Cfu

 

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini e ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri: corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Le attività avranno una durata totale di 50 ore, dodici delle quali dovranno essere dedicate ai laboratori formativi condotti da tutor-formatori, reclutati tra i docenti di ruolo con procedura concorsuale. Ai fini della strutturazione dei laboratori formativi sono individuate le seguenti aree trasversali: nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; gestione della classe e problematiche relazionali; valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); bisogni educativi speciali; contrasto alla dispersione scolastica; inclusione sociale e dinamiche interculturali; orientamento e alternanza scuola-lavoro; buone pratiche di didattiche disciplinari. Altri temi potranno essere inseriti in base a bisogni formativi specifici dei diversi contesti territoriale e con riferimento alle diverse tipologie di insegnamento.

Con il D.M. 850/2015  – che norma le attività che devono necessariamente seguire i docenti neoassunti – riteniamo che il legislatore abbia perso una buona occasione per riconoscere ai docenti la loro professionalità. Infatti, se può essere giustificabile la formazione per docenti neoassunti ex novo, cioè senza alcuna esperienza di insegnamento (cosa difficile che si verifichi), riteniamo che far seguire queste attività da docenti che insegnano semmai da cinque, dieci o anche più anni sia una farsa tutta all’italiana. È farsesco leggere nel DM che le attività formative mirano a verificare “…la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri: corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche …”; è farsesco leggere che spetta al dirigente scolastico accertarsi che il docente neoassunto sia all’altezza del ruolo che ricopre. È come se stessimo dicendo che, fino ad Master per il completamento della classe di concorso A21allora, cioè per tutto il periodo in cui quel docente è stato precario anche di lungo corso, nessuno si è accertato del suo essere all’altezza del ruolo o della padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri: corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche…? Quindi, abbiamo affidato i nostri alunni e i nostri studenti a persone delle quali non conoscevamo nulla se non la sua posizione in una fredda graduatoria con un certo numero di punti? Crediamo che non sia giusto che le cose continuino ad andare avanti così; crediamo sia giusto che un docente con esperienza non sia sottoposto al “processo” dell’anno di formazione e che sia fatta salva e tenuta nella dovuta considerazione l’esperienza maturata sul campo in tanti anni; crediamo sia giusto riconoscere al docente la sua professionalità, smettendola una buona volta di continuare ad offenderla.

Per non parlare poi dell’imbarazzo provato dai formatori quando si sono trovati ad “impartire lezioni” sulla gestione della classe a colleghi che insegnavano da moltissimi anni e dei quali si sapeva e si conosceva la grande competenza in quel campo! Eppure, quei “neoassunti” hanno dovuto seguire il percorso formativo perché una legge fredda nata lontana dalla scuola, in un palazzo freddo, era stata approvata da un legislatore sordo alla realtà. È come dire che in sala operatoria c’è un chirurgo precario bravissimo il quale, dovendo essere assunto a tempo indeterminato, viene sottoposto ad un accurato esame perché si possa capire che sarà un chirurgo all’altezza del ruolo: ma lui o lei è già un bravo chirurgo, lo ha già dimostrato!

Auspichiamo una seria riflessione su queste nostre considerazioni da parte di un legislatore che miri più alla concretezza e meno alle teorie astratte.

Ricordiamo che  PSN ha creato il gruppo di studio fb  PSN – Formazione Docenti  per essere d’aiuto e supporto a tutti i docenti neoimmessi, ormai diventato riferimento anche per i docenti-tutor e la piattaforma dedicata con una raccolta di file prodotti dai docenti e generosamente condivisi, che riguardano i compiti da svolgere sulla piattaforma indire. Oltre ai bilanci iniziali delle competenze, da oggi ci saranno gli esempi di esperienze da inserire nel curriculum formativo, la progettazione delle attività e perfino i file che descrivono le stesse attività, una volta realizzate. Consulta  i materiali: LINK

Fontehttps://www.professionistiscuola.it/tfa-e-pas/3376-docenti-neo-immessi-periodo-di-formazione-e-prova-siamo-certi-che-sia-sempre-utile.html

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