Finestra annuale per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi graduatorie di istituto. Quando si procederà all’integrazione.
Finestra annuale
Le finestre di integrazione delle graduatorie di istituto, disciplinate dal novellato DM 326/2015, permettono ai docenti, che si abilitano dopo l’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di inserirsi in un elenco aggiuntivo alla seconda fascia.
Allo stesso modo, i docenti, che si specializzano dopo l’aggiornamento triennale, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi di sostegno.
Il DM 666/2019, che ha modificato il citato DM 326/2015, prevede che i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° ottobre di ciascun anno, possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
Allo stesso modo, i docenti (primaria, infanzia e secondaria) che si specializzazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno, relativi alla rispettiva finestra di inserimento.
Le finestra di integrazione, pertanto, saranno annuali e non più semestrali come previsto in origine dal 326/2015.
Quando si aprirà la finestra di integrazione
Il fatto che nella norma si indichi la data del 1° ottobre come termine entro cui conseguire l’abilitazione non significa che la finestra si apre già il giorno successivo o nel medesimo mese.
Negli anni scorsi è successo che la finestra di agosto (la seconda semestrale) si sia aperta anche nel mese di settembre.
Il Miur al riguardo non ha fornito comunicazioni ufficiali.