Supplenze sostegno tramite MAD: domanda di messa a disposizione si può inviare in una sola provincia. Gli altri vincoli.
Supplenze sostegno: ordine attribuzione
L’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno avviene nell’ordine di seguito indicato (relativamente alle graduatorie di assunzione):
- ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento;
- in caso di esaurimento degli elenchi delle GaE, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole in cui si verifica la disponibilità;
- in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto, ai docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori;
- in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori, ai docenti specializzati che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento delle GaE e delle graduatorie di istituto e che hanno inviato domanda di messa a disposizione;
- in subordine alle assegnazioni provvisorie ai docenti senza titolo di specializzazione, ai docenti non specializzati inseriti nelle graduatorie di istituto di posto comune: tramite scorrimento della graduatoria di riferimento, in caso di supplenza presso la scuola dell’infanzia/primaria; tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia (I, II e III), in caso di supplenza presso la scuola secondaria.
Invio MAD: requisiti
La domanda di messa a disposizione su sostegno da parte dei docenti specializzati, come prevede l’annuale nota Miur sulle supplenze 2019/20, può essere presentata:
- da chi non è iscritto per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto;
- per una provincia da dichiarare espressamente nella domanda.
La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni (rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000) necessarie per consentire la verifica dei requisiti suddetti da parte dei dirigenti scolastici, compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Qualora pervengano più istanze, leggiamo nella circolare, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.