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Vincolo triennale dopo la mobilità: vale sia per la mobilità territoriale che professionale

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Il docente nel vincolo triennale non potrà partecipare alla mobilità per il prossimo triennio. Non potrà chiedere trasferimento e neanche passaggio

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

Una lettrice ci scrive:

Ho ottenuto il trasferimento in una scuola da me richiesta (sono molto pentita!). Posso fare il passaggio di ruolo alle superiori o il passaggio alla materia dal sostegno? Sto facendo il quinto anno obbligatorio su sostegno

Prova orale, preparati con noi
Preparazione prova orale concorso docenti TER

Nell’ultimo contratto sulla mobilità, che ha validità per il triennio 2019/20-2020/21 e 2021/22, è stata introdotta un’importante novità in relazione al vincolo temporale di permanenza nella scuola assegnata con la mobilità volontaria

Vincolo triennale,  è previsto nell’art.2 del CCNI

La disposizione normativa che prevede il vincolo di permanenza triennale nella scuola di nuova titolarità in seguito a mobilità volontaria, è inserita nell’art.2 comma 2 del CCNI  dove si stabilisce quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [….]”

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Conclusioni

La risposta al quesito della nostra lettrice è, quindi, negativa.

Il vincolo si applica a tutte le tipologie di movimento, se rientrano nella mobilità volontaria.

Nell’articolo citato, infatti, viene esplicitato il divieto sia per la domanda di trasferimento che per quella di passaggio, in quanto è chiaramente previsto che “[….] il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni [….]”

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Quindi niente trasferimento, anche su altra tipologia di posto (da sostegno a materia o viceversa), niente passaggio di cattedra e niente passaggio di ruolo per un triennio.

La nostra lettrice supera quest’anno il vincolo quinquennale sul sostegno, ma il nuovo vincolo temporale sulla scuola le impedisce di chiedere trasferimento su materia e per questo movimento dovrà aspettare il completamento del triennio di permanenza nella scuola di titolarità

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/vincolo-triennale-dopo-la-mobilita-vale-sia-per-la-mobilita-territoriale-che-professionale/

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