Graduatorie di istituto: sanzioni per mancata accettazione supplenza, mancata presa di servizio e abbandono. Punteggio.
Sanzioni supplenza da graduatoria di istituto
Le sanzioni per mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, sono le seguenti:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Le sanzioni:
– si applicano solo per l’anno scolastico in corso;
– non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Abbandono supplenza e punteggio maturato
Come leggiamo nel sopra riportato punto 3, l’abbandono del servizio non permette al docente interessato di conseguire altre supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento in cui risulta inserito.
Cosa succede all’eventuale punteggio conseguito? Il docente lo mantiene, in quanto il regolamento non prevede che lo stesso (punteggio) non venga valutato. Pertanto, al prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto, il punteggio maturato sarà valutato.
Calcolo punteggio
Il punteggio è calcolato nella maniera seguente (nella scuola statale, paritaria e nei centri di formazione professionale):
- punti 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.