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Diplomati magistrale: chi ha diritto a rimanere nelle GaE anche dopo sentenza negativa

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Diplomati magistrale: chi ha ricevuto una sentenza sfavorevole del TAR e ha pendente un appello davanti al Consiglio di Stato ha diritto a permanere nelle GaE.

Gli Avv.ti Giuliano Giannini e Giovanni Morelli ci comunicano che l’Ordinanza del TAR di Lecce (n. 453/2019) ha enunciato un principio che permette a tutti i diplomati magistrale che hanno ricevuto una sentenza di merito sfavorevole da parte del TAR, ma che hanno proposto appello al Consiglio di Stato senza che il giudizio davanti all’organo d’appello si sia concluso (e quindi anche in presenza di ordinanza negativa), di permanere nelle GAE fino alla conclusione definitiva del processo d’appello medesimo.

La vicenda ha visto diverse insegnanti diplomate magistrale ricevere il decreto di esclusione da parte dell’Ambito Territoriale di Lecce per effetto dell’esecuzione delle sentenze del TAR Lazio, confermate dalle Ordinanze del Consiglio di Stato, che, in ossequio ai principi dettati dalle Adunanze Plenarie n. 11/17 e n. 5/19, hanno disposto che i diplomati magistrale non hanno diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Le insegnanti depennate dall’AT di Lecce hanno proposto ricorso al TAR salentino che con Ordinanza n. 453/2019 ha stabilito come “il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l’inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che “devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (…) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 8” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, decreto cit., che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”;
4) Ritenuto che con il predetto decreto:
– a) nella parte in cui si contemplano, ai fini dell’esclusione dall’aggiornamento delle graduatorie, quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, ci si riferisca alle situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto;
– b) si fornisca, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall’autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto);
5) Ritenuto che l’impugnato decreto dell’Ufficio territoriale di Lecce, prot. 6472 del 24 aprile 2019 – pur volendo dare attuazione a quanto conseguirebbe dalle predette sentenze di primo grado del T.A.R. Lazio (e, correlativamente, dalle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato) e pur facendo salvi gli esiti del successivo grado di giudizio – sia in contrasto con le suddette istruzioni ministeriali, che depongono per il mantenimento in graduatoria dei docenti la cui posizione non sia ancora coperta dal giudicato (e fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui al decreto M.I.U.R. n. 374/2019);
6) Ritenuto, per quanto sopra, di accogliere la domanda cautelare in favore dei ricorrenti che hanno proposto appello avverso le suddette sentenze del T.A.R. Lazio, Roma, n. 606/2018 e n. 273/2018 e, per l’effetto, di sospendere l’atto impugnato;”.

Pertanto, in virtù dell’appello al Consiglio di Stato, le ricorrenti potranno mantenere la propria posizione con riserva nelle GaE.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/diplomati-magistrale-chi-ha-diritto-a-rimanere-nelle-gae-anche-dopo-sentenza-negativa/

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