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Secondo lavoro di docenti ed ATA, cosa posso fare e cosa no. Quale ruolo del dirigente scolastico, la guida

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Il personale docente, educativo e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e all’assunzione di cariche in alcuni tipi di società.

Esistono naturalmente eccezioni che sono evidenziate nella vigente normativa. Per tali scopi l’USR Toscana ha elaborato una interessante guida con la quale dà indicazioni precise sull’argomento.

La normativa base di riferimento è, comunque, il Testo Unico sul Pubblico Impiego, ovvero il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come rinnovellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017. Assume particolare interesse anche l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina, in particolare, la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi.

Attività precluse

Secondo tale dispositivo, in generale, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali, commerciali, industriali, professioni, impieghi alle dipendenze di privati, cariche in società costituite a fine di lucro.

Trai conflitti di interesse citati dalla guida, ricordiamo le attività che hanno come oggetto dell’incarico la possibilità di pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Attività consentite

Tra le attività consentite la possibilità di collaborare a giornali, riviste, enciclopedie, creazione di opere dell’ingegno e invenzioni industriali, partecipazione a convengo, seminari, organizzazioni sindacali, formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, docenza e ricerca scientifica.

Libera professione

E’ consentita la libera professione senza che ciò confligga con obblighi di servizio. Inoltre la libera professione deve essere coerente con l’insegnamento svolto dal docente. Posso svolgere attività anche gli avvocati.

Ruolo del dirigente

L’autorizzazione non costituisce procedimento automatico, infatti il dirigente deve comunque preliminarmente accertare:

  • che non sussistano le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa sopra evidenziata;
  • che l’attività per cui viene richiesta l’autorizzazione non confligga con le preminenti attività di servizio. In sede di organizzazione dell’attività scolastica, infatti, il personale docente o ATA, qualunque sia la natura dell’attività autorizzata, non può pretendere di condizionare l’organizzazione delle attività in base alle proprie necessità.

Nell’atto autorizzativo il dirigente deve chiaramente evidenziare che l’autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi di servizio evidenziando anche la natura degli stessi.

L’atto autorizzativo deve contenere le clausole rescissorie e le conseguenze dell’eventuale contravvenienza a carico del dipendente autorizzato.

L’autorizzazione del dirigente concessa nei confronti di un dipendente che si venisse a trovare in una qualunque delle condizioni di incompatibilità determina:

  1. la nullità dell’atto emanato;
  2. l’obbligo per il dipendente di versare il compenso nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente stesso.
  3. la responsabilità disciplinare.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/guida/secondo-lavoro-di-docenti-ed-ata-cosa-posso-fare-e-cosa-no-quale-ruolo-del-dirigente-scolastico-la-guida/

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