Permessi 104/92: lavoratore può usufruire dei 3 giorni di permesso mensile per prestare assistenza al familiare disabile anche se ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo.
Così si è espressa la Corte di Cassazione.
I fatti
L’ASL TO5 aveva appurato che la madre di un lavoratore, per la quale lo stesso usufruiva dei tre giorni di permesso, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/ 92, soggiornava presso una residenza alberghiera. Per tale motivo l’Azienda sanitaria aveva licenziato il lavoratore, il quale aveva dichiarato che la mamma non era ricoverata a tempo pieno presso nessuna struttura.
Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento ma il Tribunale del lavoro prima e la Corte d’appello poi avevano respinto il ricorso.
Si è giunti quindi in Cassazione.
Sentenza Corte di Cassazione
La Cassazione, tra l’altro, ha chiarito la ratio dell’istituto dei permessi ai sensi della legge 104/92, affermando che i permessi non sono fruibili solo nel caso di ricovero a tempo in un ambiente ospedaliero o del tutto similare (pubblico o privato), ove soltanto è possibile garantire il necessario livello d’assistenza sanitaria continuativa e globale; assistenza che non può essere invece garantita in strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo.
Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/92, il lavoratore:
- può fruire dei tre giorni di permesso anche nel caso in cui il soggetto con handicap grave da assistere sia ricoverato nelle predette strutture di tipo sociale (case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo);
- non può fruire dei tre giorni di permesso, qualora il soggetto con handicap grave sia ricoverato, sempre a tempo pieno, presso strutture ospedaliere (pubbliche o private) o similari.
La sentenza, emanata dalla Sezione Lavoro – Pubblico impiego ha riguardato un lavoratore dell’ASL, tuttavia riguarda anche i dipendenti della scuola.
Qui la sentenza pubblicata dall’ARAN