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Vincolo di permanenza triennale nella scuola: quando si applica dopo mobilità

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Il movimento ottenuto su specifica preferenza espressa nella domanda, determina l’obbligo di permanenza triennale nella scuola. Vediamo i dettagli

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Una lettrice ci scrive:

Volevo sapere avendo presentato domanda di trasferimento e avendolo ottenuto per l’anno scolastico 2019/2020, non trovandomi bene nella sede ottenuta posso presentare nuovamente domanda di trasferimento per l’anno prossimo 2020/2021?”

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Il CCNI sulla mobilità, valido per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, introduce un’importante novità che interessa i docenti che ottengono il movimento volontario richiesto su una specifica preferenza inserita nella domanda.

Si tratta del vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuta con il movimento, come chiarisce l’art.2 del contratto

Blocco triennale dopo la mobilità, cosa dice la normativa

Il  succitato art.2 esplicita chiaramente in quali casi il docente che ottiene il movimento richiesto è sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola e in quali casi il docente non sarà sottoposto al blocco triennale.

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Quando si applica

Come indicato nel succitato articolo, “il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale”

Tale vincolo opera, quindi, sia in seguito a trasferimento volontario anche su diversa tipologia di posto, sia in seguito a passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, se il docente è soddisfatto su una scuola chiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica sul distretto sub-comunale o sul comune di titolarità

Quando non si applica

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze indicate nell’art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza

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Il blocco triennale non interessa neanche i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto conservano, per un ottennio, il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità e possono quindi partecipare alla mobilità nel successivo anno scolastico, anche se sono stati soddisfatti su una scuola richiesta con preferenza analitica

Conclusioni

Se la nostra lettrice non rientra nei casi indicati e se la scuola ottenuta con il trasferimento è stata da lei richiesta analiticamente,  non potrà presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2020/21 e dovrà rimanere nella scuola per un triennio in sintonia con quanto stabilisce la normativa citata.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/vincolo-di-permanenza-triennale-nella-scuola-quando-si-applica-dopo-mobilita/

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