Con il nuovo CCNL scuola sottoscritto il 19 aprile 2019, i criteri di assegnazione del personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi diventano materia di confronto, un nostro lettore ci chiede:
Il D.S quali criteri deve adottare per le postazioni di servizio dei Coll. Scolastici?.
La risposta al semplice quesito del nostro lettore è piuttosto complessa. Innanzitutto partiamo dal nuovo CCNL/2018 dove sono stati soppressi i punti i) ed m) dell’art. 6 del vecchio CCNL 2006-09, ovvero:
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
Questi due punti oggi diventano oggetto di “confronto ” una nuova relazione sindacale che non trova riscontro nelle relazioni sindacali classiche. Dunque una generica relazione sindacale che non vincola assolutamente il dirigente scolastico che, trascorsi 15 giorni dall’avvio della procedura, potrà assumere unilateralmente le proprie decisioni.
Ebbene deve essere la parte sindacale, in sede di confronto come previsto all’art. 22 del CCNL/2018, a prospettare dei criteri “sani e oggettivi” riguardante l’assegnazione del personale ATA alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.
La base dei criteri potrebbero essere:
1) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2) maggiore anzianità di servizio;
3) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
4) le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno essere inviate alla direzione dell’istituto, prima dell’inizio delle lezioni.
5) Il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Tenendo sempre presente un contingente minimo di personale titolare di corsi antincendio e primo soccorso e di ex art. 7 per l’assistenza di base agli alunni diversamente abili oppure con incarico specifico art. 47 CCNL per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.
Per quanto riguarda invece l’assegnazione ai singoli reparti/piani, non esiste normativa specifica, però in sede di riunione di inizio anno scolastico per successiva prospettazione del piano delle attività, il personale ATA può esporre le proprie proposte/necessità/esigenze su come dividere e assegnare ai reparti/piani le singole unità del personale ATA.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/criteri-di-assegnazioni-del-personale-ata-alle-postazioni-ai-reparti-ai-plessi/