Supplenze da graduatorie di istituto: docente, che prende servizio, può lasciare la supplenza per accettarne un’altra? I casi possibili
Una lettrice ci scrive: “Salve, Ieri ho accettato una supplenza fino a giugno con presa di servizio ieri stesso.non ho ancora firmato il contratto.sono stata convocata dalla scuola dell’anno scorso posso lasciare l’attuale supplenza per ricoprire lo stesso posto per continuità?????Grazie”
Assunzione in servizio
La nostra lettrice, nonostante non abbia ancora sottoscritto il contratto, ha preso servizio, atto tramite il quale ha accettato la supplenza e in seguito alla quale la scuola avvia tutti gli atti per la stipula del contratto. Dalla presa di servizio inoltre scatta la decorrenza economica del contratto.
Pertanto, qualora la collega decidesse di lasciare la supplenza, ciò si configurerebbe come abbandono del servizio e andrebbe incontro alle sanzioni previste dal regolamento sulle supplenze (DM 131/07).
Sanzioni graduatorie di istituto
Le sanzioni per rinuncia, mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, sono dettate dall’articolo 8, comma 1 lettera b., del suddetto DM 131/07:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Le sanzioni si applicano per l’anno scolastico in corso.
La nostra lettrice, dunque, andrebbe incontro alla sanzione di cui al punto 3 sopra riportato, per cui verrebbe più chiamata (per il corrente anno scolastico) per eventuali supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento, quindi non solo quella per la quale ha ricevuto l’incarico.
Quando è possibile lasciare supplenza da graduatoria di istituto
Vi sono dei casi in cui è possibile lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto per accettarne un’altra dalle medesime graduatorie o dalle GaE.
I predetti casi sono disciplinati dal DM 131/07:
- è possibile lasciare sempre una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto per una conferita dalle graduatorie ad esaurimento;
- è possibile, al personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre (30/06 o 31/08), lasciare la supplenza per accettarne un’altra sino al termine delle lezioni od oltre nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile.