Supplenze a.s. 2019/20: i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva (T) possono essere destinatari di un incarico?
Nelle istruzioni sulle supplenze diramate dall’Ufficio Scolastico di Roma si legge
“Gli aspiranti inseriti in graduatoria con la riserva (T) in quanto non destinatari di ordinanze di ottemperanza con riconoscimento del diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato, oppure (S), compresi nelle posizioni di cui a ciascun calendario, non devono presentarsi”.
Non vi è alcun riferimento alle ordinanze di ottemperanze nell’annuale circolare Miur sulle supplenze, nè in quelle precedenti, né ancora nella nota n. 5327 del 24 febbraio 2016.
La nota, emanata in data 26 febbraio 2016, è stata pubblicata in seguito a diverse ordinanze del Consiglio di Stato, che ordinavano all’amministrazione la convocazione dei richiedenti ai fini dell’eventuale stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato.
Nella nota si legge che, stante la pronuncia cautelare, l’inserimento in GaE deve avvenire a pieno titolo “dando accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e da essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo”.
La nota costituisce un cambio di orientamento della stessa Amministrazione che, in precedenza, aveva interpretato l’inserimento con riserva dei docenti ricorrenti, in attesa di definizione nel merito della controversia, come motivo sufficiente per “saltarli” o “accantonare” loro il posto, in caso si fossero ritrovati in posizione utile per l’immissione in ruolo.