upplenze dalle graduatorie di istituto: delega e sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni tramite scuola polo.
Quesito
Una nostra lettrice ci scrive: Gent. ma Lalla, un aspirante inserito in GI, convocato dall’Ust, invia delega al D. S. della scuola polo il quale la sera precedente a 1300km di distanza rifiuta di accettarla. L’aspirante non può presentarsi. Attende convocazione dalle G. I. ma le scuole della Provincia si comportano in modo differente:
-scorrono le GI sin dall’inizio
-scorrono dal punteggio successivo ai convocati in provveditorato, poiché i precedenti sono considerati rinunciatari.
Sapreste darmi un riferimento normativo per favore?
“grazie.
Convocazioni scuola polo per supplenze da GI
Le convocazioni, tramite scuola polo, per le supplenze da conferire tramite graduatorie di istituto, si stanno affermando negli ultimi anni, al fine di favorire gli aspiranti che possono così scegliere tra le varie cattedre disponibili nelle scuole in cui gli stessi sono inseriti.
Delega
L’istituto della delega è disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del DM 131/07, richiamato dall’annuale nota sulle supplenze a.s. 2019/20, ove leggiamo:
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
La tempistica entro cui presentare la delega è indicata dall’Ufficio scolastico provinciale, tramite apposito avviso.
Sanzioni
Le sanzioni per rinuncia (o mancata presentazione alle convocazioni), mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, sono indicate nell’articolo 8, comma 1 lettera b., del DM 131/07:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Tali sanzioni si applicano esclusivamente per l’anno in corso.
Risposte ai quesiti
Premettiamo che, a prescindere dalle modalità di convocazione e secondo la normativa vigente, le supplenze attribuite dalle graduatorie di istituto sono disciplinate dagli articoli 7 e 8 del DM 131/07.
Quanto ai quesiti riportati all’inizio, relativamente alla delega non accettata dalla DS della scuola polo, non possiamo rispondere in quanto la nostra lettrice non riferisce la tempistica prevista, che la stessa docente era tenuta a rispettare. [Se invece la tempistica è stata rispettata, bisogna segnalare all’Ufficio Scolastico per eventuali provvedimenti in tal senso]
Quanto alla sanzione per la mancata presentazione alla convocazione, che equivale alla rinuncia, vale quanto sopra riportato:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
La collega, dunque, non potrà essere collocata in coda alla terza fascia essendo alla prima rinuncia, per cui le scuole dovranno scorrere le graduatorie dall’inizio e, qualora in posizione utile, non potranno negarle la supplenza.
E’ chiaro che alla seconda rinuncia nella stessa scuola la nostra lettrice sarà collocata in coda alla terza fascia. Qui però si pone un problema: quale supplenza e scuola avrebbe accettato la collega? La scuola polo ne ha indicata una?
Sono degli aspetti che il DM 131/07, purtroppo, non contempla.