Per i diplomati magistrali il Ministero ha diramato una circolare che spiega quali supplenze potranno fare e da quali graduatorie saranno nominati. Il riferimento è alla circolare delle supplenze per l’anno scolastico 2019/20. La prima cosa a cui i diplomati magistrali dovranno fare bene attenzione è quella del depennamento dalle Gae nel caso delle sentenze di merito negative del Tar. L’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto non è automatico come l’anno scorso. Le disposizioni del decreto dignità non sono state prorogate.
Come risolvere il problema
I depennati avranno la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella II fascia di istituto del triennio 2017/20, in virtù del titolo di abilitazione. I docenti interessati dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale sfavorevole. I titoli validi ai fini del nuovo inserimento in seconda fascia sono gli stessi di quelli del 2017, vale a dire quelli del momento dell’aggiornamento per il vigente triennio.
Continuità didattica
L’adempimento di cui sopra è assolutamente indispensabile per evitare di trovarsi esclusi dalla possibilità di essere nuovamente convocati dalle scuole. Sarà bene occuparsi in prima persona della questione della presentazione della domanda. Oltre a questo è consigliabile chiedere al proprio avvocato o al proprio sindacato a che punto è il proprio ricorso. Soltanto la certezza di una data per la discussione nel merito intorno al 30 giugno potrà fare dormire sonni tranquilli agli interessati.
Rinuncia supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto
È importante sapere come comportarsi nel caso si voglia lasciare una supplenza fino al termine delle attività didattiche per prenderne una fino al 31 agosto. Questa disposizione Vale solamente per i docenti ancora inseriti nelle Gae, sempre in base alle disposizioni contenute nella circolare di cui sopra.
Docenti nella seconda fascia
Nel caso in cui l’interessato abbia avuto una supplenza fino al 30 giugno è Importante sottolineare come non possa accettarne un’altra fino al 31 agosto. L’unico caso in cui il docente può essere convocato è quando è titolare di una supplenza al termine delle lezioni o al 30/6 non ad orario intero. In questo caso, infatti, è convocabile, ai fini del completamento dell’orario ai sensi dell’art. 4 DM 131/07, ma non può in nessun caso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altro incarico.