Non si possono impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, nè a favore di paritarie o aziende per il recupero degli anni scolastici. Un vademecum della DPL sul lavoro occasionale accessorio.
“Come suggerisce la norma in esame, l’attività d’insegnamento oggetto di lavoro accessorio non può essere svolta a favore di scuole o istituti privati, dal momento che le stesse si pongono quale via parallela e non supplementare al ciclo di studi ordinario. Nè, a parere degli scriventi, sarebbe plausibile una prestazione resa a favore di istituti che si occupano del recupero anni scolastici e di preparazione di esami universitari, in quanto implicherebbe comunque il pieno inserimento del prestatore nel ciclo produttivo di una impresa.
Pertanto, l’attività d’insegnamento di cui si tratta, può essere svolta sì da qualsiasi soggetto, ma sempre a favore di persone fisiche, in chiave di ausilio o integrazione di un ordinario ciclo di studi.
Tale interpretazione, è perfettamente in linea con quanto affermato dal Ministero del lavoro nell’interpello n. 40/2010, che ha riconosciuto l’accesso a tale tipologia di lavoro alle scuole materne private solo nelle ipotesi in cui il prestatore sia uno di quei soggetti cc.dd. a rischio di esclusione sociale e sempre che vi siano i necessari titoli abilitativi.
A contrario, si è pertanto, escluso il ricorso al lavoro accessorio in virtu` della mera attivita` d’insegnamento.
In ultimo, vale la pena ricordare il regime di incompatibilità, ex art. 508 D.Lgs. n. 297/1994, dei pubblici insegnanti, che si concreta nel divieto d’impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto nonche´ nell’obbligo d’informare il dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private
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