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Neoimmessi in ruolo: controllo titoli, compiti segreterie, normativa

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Master per il completamento della classe di concorso A21Neoimmessi in ruolo: dopo la presa di servizio, uno degli adempimenti ai quali saranno sottoposti sarà il controllo dei titoli dichiarati in graduatoria.

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Riceviamo una mail importante, che sintetizza una delle domande più ricorrenti di questi giorni:
“Sono un docente neo immesso in ruolo nell’a.s. 2019/20 da Concorso DDG 85/18. Alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, avvenute con molta calma e a ridosso delle convocazioni per il ruolo, mi accorgo che diversi colleghi hanno raggiunto un punteggio elevatissimo. Situazioni inspiegabili, visto che dopo anni di precariato in giro per scuole, corsi abilitanti svolti assieme agli altri colleghi, ormai ci si conosce tra docenti.

[…] Scopro con stupore che questa mia perplessità, sulla strana lievitazione dei punteggi, è diffusa e condivisa un poco ovunque tra noi colleghi. Da nord a sud, in moltissime Classi di Concorso.

Leggo l’articolo di Orizzonte Scuola pubblicato il 13 agosto 2019 dove si cita che gli Uffici Scolastici Territoriali entro 3 giorni dalla nomina devono attivare tutte le procedure per il controllo della regolarità del punteggio.

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Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

Leggo anche un articolo della Cgil-Fli dove fanno presente quali possono essere le dichiarazioni false che farebbero si lievitare il punteggio, ma che al tempo stesso comporterebbero la perdita del posto di lavoro, a seguito dell’eventuale controllo.

Lauree, master conseguite in istituti non autorizzati dal MIUR, diplomi di laurea che danno accesso all’insegnamento alla materia prescelta inserita come ulteriore titolo, o peggio il diploma di maturità inserito come diploma di istruzione Tecnica Superiore (che è un titolo post diploma).

Per non parlare di chi dichiara servizio su materia anche se in realtà era su sostegno da graduatorie incrociate o ulteriori abilitazioni TFA mentre stavano ancora finendo il corso abilitante al momento della presentazione della domanda. Insomma un mondo molto vario e vasto di possibilità, da sbizzarrire la fantasia di chi ci vuole provare.

Master per il completamento delle classi di concorso
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Del resto in moltissime regioni, non in tutte, durante le operazioni concorsuali non hanno chiesto ai candidati di consegnare alcun tipo di certificazione dei titoli dichiarati. 

Sentiti i sindacati di sigle diverse, sono tutti concordi nell’affermare che il controllo dei titoli dichiarati spetta al dirigente scolastico dove si effettua la presa di servizio.

Avvisate le segreterie scolastiche,  si avverte invece la sconferma di ciò, affermando che spetta agli uffici scolastici provinciali o regionali, comunque non a loro. Insomma il classico gioco del rimpallo.

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Il sospetto è che alla fine nessuno faccia niente, e i furbacchioni di quartiere come al solito la facciano franca togliendo posti ai veri aventi diritto al ruolo in quella sede o in generale.”

Il controllo dei titoli

La normativa, allegato A (istruzioni operative)  al punto A.12 afferma: “Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla nomina in ruolo devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.”

Vengono dunque citati esplicitamente gli Uffici Scolastici. Questo è vero perché la competenza del controllo dei titoli dei docenti nominati dal concorso è di competenza esclusiva dell’ufficio Scolastico, così come indicato nel bando del concorso:

Università
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 3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha  sostenuto  la  prova  orale presenta al dirigente preposto all'  USR  competente  i  titoli  dichiarati nella domanda di  partecipazione,  non  documentabili  con  autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve  essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta  comunicazione.       4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli  sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi  dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo  incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate  entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo  emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base  delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono  perseguite a norma di legge.   

L’ufficio Scolastico demanda invece alle segreterie scolastiche il controllo dei titoli dei docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento, come accade ormai da diversi anni.

I tempi

Sui tempi non è possibile garantire che vengano rispettati i “tre giorni”. Si tratta di per sè una previsione così poco realistica, che andrebbe sicuramente modificata. Di solito i controlli vengono effettuati nei due – tre mesi successivi all’immissione in ruolo.

Conclusioni

Tornando alla mail del collega, il rimpallo tra segreterie e Ufficio Scolastico è giusto da un lato, sbagliato dall’altro. Entrambi gli Uffici sono coinvolti.

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Pertanto, se il controllo dei titoli da concorso non è stata effettuata, va sollecitato in tal senso l’Ufficio Scolastico, così come vanno “edotte” le segreterie al compito di controllare titoli e servizi dei docenti assunti da GaE.

Chiediamo ai colleghi di coinvolgere in questa importante operazione i sindacalisti del territorio (per il concorso avrebbero dovuto farlo già da tempo), affinché si attivino per il rispetto della normativa, a garanzia e tutela di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/neoimmessi-in-ruolo-controllo-titoli-compiti-segreterie-normativa/

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