È possibile richiedere l’accesso agli atti in corso di Accertamento Medico (AM)? Per poter dare una risposta compiuta a questa domanda dobbiamo prima comprendere la vera natura e le finalità del provvedimento stesso.
L’AM è lo strumento che serve a lavoratore e datore di lavoro – che medici non sono – per consentire la valutazione dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni di appartenenza, in presenza di un (verosimile) problema di salute. Trattasi quindi di valutazione medico-legale che richiede necessariamente specifiche competenze mediche ed è pertanto demandata al Collegio Medico di Verifica (CMV) che fa capo al Ministero Economia e Finanze nella sede periferica di ciascun capoluogo regionale. L’AM può essere effettuato a richiesta del lavoratore medesimo (AMR) o d’ufficio da parte del datore di lavoro (AMU). In ogni caso (AMR o AMU che sia) il datore di lavoro, che per legge è responsabile della salute del lavoratore, deve obbligatoriamente stilare una relazione di accompagnamento per la CMV (art. 15 DPR 461/01) che contenga ogni elemento utile o significativo riguardante la salute del lavoratore.
Quando la relazione è scritta per un AMR, solitamente non ci sono problemi ma, quando si tratta di un AMU le cose cambiano radicalmente. Il dirigente infatti invia talvolta il lavoratore in CMV contro la sua volontà e questi tenta di opporsi all’atto d’imperio in ogni modo. Il lavoratore si ritiene pertanto vittima di mobbing, mentre il dirigente pensa di essere di fronte a un caso di esaurimento psicofisico da valutarsi obbligatoriamente e tempestivamente nelle opportune sedi (CMV).
Posto che il lavoratore non si può sottrarre alla visita medica collegiale (pena il licenziamento ai sensi del DPR 171/11), prova talvolta a chiedere di verificare il contenuto della relazione del dirigente attraverso l’accesso agli atti. Tale richiesta rientra nelle facoltà del lavoratore? E in caso affermativo quando può essere espletata e accolta? Subito, cioè a dire in fase istruttoria prima della visita medica o solo a giudizio medico-legale adottato e comunicato al lavoratore? La risposta non è semplice anche perché lo stesso organismo interpellato (Commissione per l’accesso agli atti amministrativi) si è espresso in modi opposti. Una volta ha affermato che “…l’accesso agli atti è sempre possibile ma non può intralciare l’iter della pratica in atto (AMU nella fattispecie) che deve prima arrivare a conclusione…”. Un’altra volta ha asserito che “… non vi è dubbio sul diritto all’accesso dei documenti richiesti: è di immediata evidenza l’interesse della ricorrente ad approntare un’adeguata tutela essendo tali atti prodromici ad eventuali suggerimenti suscettibili di incidere sulla carriera o sulla permanenza in servizio della ricorrente stessa…”. In verità, credo di poter eccepire quest’ultima enunciazione in quanto contiene un’incongruenza nell’invocare “un’adeguata tutela” per il lavoratore poiché l’AM è di per sé una tutela e non certo una sanzione da cui lo stesso è chiamato a difendersi.
L’accesso agli atti per disporre della relazione del dirigente è dunque possibile ma, per non intralciare l’iter della valutazione medica dei sanitari, è bene che sia richiesto al termine del procedimento. Il lavoratore avrà eventualmente tutto il tempo per impugnare legalmente la relazione così come ricorrere avverso il giudizio medico-legale della CMV alla Commissione Medica di II Istanza (CMO). Per essere ancora più espliciti, è bene ricordare che l’AM, a tutela del lavoratore, è affare squisitamente sanitario e di esclusiva competenza medica, mentre le sanzioni disciplinari e i contenziosi legali, di natura affatto diversa, riguardano altri professionisti quali giudici e avvocati.
Due avvertimenti infine per i due attori principali (lavoratore e datore di lavoro o dirigente). L’AM è un provvedimento adottato a esclusiva tutela della salute del lavoratore. Per questo motivo non avrebbe alcun senso utilizzarlo come strumento di mobbing. Al contrario è possibile che lavoratori affetti da particolari disturbi psichici manifestino deliri persecutori che li inducono a scambiare l’AM per azioni mobbizzanti.
Ad ogni buon conto i dirigenti scolastici devono adottare estrema cautela nello stilare la relazione ex art. 15 DPR 461/01, circostanziando i fatti con testimoni e allegati, fornendo altresì ogni elemento utile alla CMV per porre la corretta diagnosi e assumere il giusto provvedimento medico-legale.