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Supplenze sostegno, chi deve accettarle. Conseguenze in caso di rinuncia

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Master per il completamento della classe di concorso area matematica e fisicaSupplenze su posti sostegno: chi “deve” accettarle; cosa succede se si rifiuta.

Chi deve accettare supplenze su posti di sostegno

La circolare n. 38905/2019, recante indicazioni sull’assegnazione delle supplenze a.s. 2019/20, prevede che, in caso ne ricorrano le condizioni (quindi in presenza di posti), debbono accettare con priorità la nomina su posti di sostegno i docenti di cui all’articolo 1 – comma 2, lettere a), b) e c) – e art. 3 del D.M. n. 21/2005.

Si  tratta di:

A) docenti diplomati della scuola secondaria, ITP, docenti di scuola secondaria, docenti di scuola dell’infanzia e primaria che hanno conseguito l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento, in quanto in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno (conseguito a seguito di corsi di durata biennale di cui al D.I. n. 460/98  e al D.P.R. n. 970/75  del 31 ottobre 1975) e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 [(articolo 1, comma 2 lettere a), b) e c), DM 21/05];

B) docenti di scuola dell’infanzia e primaria che si sono specializzati su sostegno, in quanto in possesso dell’abilitazione o di idoneità all’insegnamento(conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima dell’emanazione della legge n. 124/99, compresi quelli indetti nell’anno 1999) e in possesso di 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria (articolo 3 DM 21/05).

I succitati docenti, dunque, devono accettare con priorità la nomina su posto di sostegno rispetto a quella su posto comune.

Conseguenze rinuncia

Così leggiamo nella suddetta circolare:

Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per  insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005.

I docenti sopra indicati, nello specifico quelli di al punto A), qualora rinuncino alla proposta di nomina su sostegno:

  • non possono accettare supplenze per insegnamenti collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del DM 21/05;
  • possono accettare supplenze per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del DM 21/05;

Esempio: un docente specializzato che si è abilitato nella ex A043 (oggi A22), ai sensi del DM 21/05 [(articolo 1, comma 2 – lettere a), b) e c)], rinuncia alla nomina su sostegno; lo stesso non potrà accettare la nomina sulla A043; potrà invece accettare la nomina sulla ex A051 (oggi A11), conseguita, ad esempio, tramite i corsi SSIS .

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/supplenze-sostegno-chi-deve-accettarle-conseguenze-in-caso-di-rinuncia/

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