Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione darà un numero altissimo di supplenze su posti di sostegno in deroga: il problema è che ‘a fronte di un numero più basso di docenti in possesso della specializzazione per l’insegnamento a questi alunni, la supplenza può essere conferita anche ai docenti senza titolo’. Considerando che ‘i corsi di specializzazione dell’a.a. 2018/19 sono ancora in svolgimento, a settembre 2019 la situazione rimarrà quasi invariata’. Molte di queste supplenze saranno part-time perché diversi docenti hanno un altro lavoro nel settore privato. Vediamo quali sono le regole che normano la contemporaneità con il lavoro nel pubblico.
Le incompatibilità nel lavoro pubblico
Come noto quando si sottoscrive il contratto a scuola (sia per assunzione in ruolo che per supplenza) si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro. Con la sottoscrizione del contratto, infatti, sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.
Nello specifico la materia della incompatibilità del personale della scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Part time non superiore al 50%
Una deroga a tali incompatibilità, salvo dei casi eccezionali (esempio imprenditore), è prevista per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. E’ l’art. 58 comma 9 del CCNL/2007 a specificare che al personale in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
Cosa deve fare in concreto l’interessato
Chi intende lavorare per metà con supplenza e per l’altra metà con un lavoro presso un privato, può combinare i due contratti purché quello nella scuola pubblica non sia superiore al 50% del totale. Ciò vuol dire che su base settimanale il totale delle ore di lavoro di supplenza non deve oltrepassare le 18 ore lavorative. Una volta che si sia accertato questo bisognerà Informare il dirigente scolastico della scuola ove si intende prestare servizio di questa intenzione per essere al riparo da qualsivoglia con