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Ferie e permessi, differenze tra precari e docenti di ruolo

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consegui 24 cfuPer ciò che riguarda i permessi c’è una differenza sostanziale tra il personale assunto a tempo indeterminato e quello assunto invece a tempo determinato.

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Per ciò che riguarda i permessi c’è una differenza sostanziale tra il personale assunto a tempo indeterminato e quello assunto invece a tempo

Per i primi l’art. di rifermento è il 15 (CCNL 2007, confermato dal nuovo CCNL per tutto quanto non previsto). In base a tale articolo il personale a tempo indeterminatoha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

Università
Università
  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico,ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma (i 6 giorni di ferie si possono richiedere come permessi per motivi familiari e personali  e si vanno così ad aggiungere ai 3 già previsti).

I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. I permessi invece per il personale assunto a TD sono disciplinati dall’art. 19 e ciò che maggiormente rileva è che sono senza retribuzione:

  • Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
  • Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

TaIi periodi di assenza sono senza assegni e pertanto interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non cambiano invece i 15 gg. di congedo per matrimonio, i 3 gg. per lutti e per  assistenza al familiare disabile che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato. Non cambiano altresì i permessi orario di cui all’art. 16 È ovvio che il personale a TD potrà fruire di tutto ciò che gli spetta nei limiti della durata del rapporto di lavoro.

Ricordiamo che si tratta di disposizioni valide con l’attuale contratto in vigore. Vedremo, con il rinnovo, se ci saranno o meno dei cambiamenti.

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Fonte: www.orizzontescuola.it

Laurea in Fisioterapia

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