Sono un’insegnante della scuola secondaria iscritta alle graduatorie d’istituto di III fascia per le classi A-12 e A-22. In vista delle convocazioni per il prossimo a.s. desideravo sapere se, una volta accettata una supplenza al termine delle lezioni (es. 18 ore al 30/06) per la classe A-22, è possibile rinunciarvi per accettare una supplenza di caratteristiche analoghe sulla di concorso A-12 o sul sostegno (o viceversa).”
Nota supplenze
In attesa dell’annuale nota sulle supplenze, rispondiamo al quesito della nostra lettrice richiamando quanto previsto dal Regolamento sulle supplenze, richiamo nella nota dello scorso anno scolastico.
Accettazione altra proposta
Il Regolamento sulle suplenze così prevede:
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
E’ possibile, dunque, rinunciare ad una proposta di assunzione al 30 giungo per un’altra al 31/08 per lo stesso o diverso insegnamento. tale possibilità è concessa, però, soltanto durante il periodo di completamento delle operazioni, prima della stipula dei relative contratti.
Conclusioni
Rispondendo al quesito della nostra lettrice, affermiamo che la stessa non può lasciare la supplenza al 30/06 sulla A22 per accettare una proposta per la A12 sempre al 30/06.
Potrebbe invece lasciare la supplenza al 30 giugno, soltanto se:
- la supplenza sulla A12 è al 31 agosto;
- la rinuncia e l’accettazione della nuova proposta avvengono durante il periodo di espletamento delle operazioni, prima della stipula dei contratti.