Nel caso non ottenessi assegnazione provvisoria posso provare ad inviare la messa a disposizione per una supplenza nella scuola secondaria di secondo grado sul sostegno? Sono titolare su Ao28 scuola secondaria di primo grado con specializzazione sul sostegno.
Eventualmente l’anno svolto in art 36 viene considerato preruolo o ruolo?”
Docente di ruolo e incarico a tempo determinato
L’articolo 36 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non espressamente previsto, così dispone:
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
I docenti di ruolo, dunque, possono accettare incarichi a tempo determinato, purché sussistano le condizioni di seguito riportate:
- l’incarico deve riguardare un diverso grado di istruzione o un’altra classe di concorso rispetto a quelli di titolarità;
- l’incarico deve essere di durata non inferiore ad un anno.
Evidenziamo che con l’espressione “di durata non inferire ad un anno” ci si riferisce anche a contratti al 30/06 e non solo al 31/08, come chiarito dall’ARAN (nota n. 1289 del 17 febbraio 2004 ): “Gli artt. 33 e 58 [ora 36 e 59], nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente l‘integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.
Il docente, infine, mantiene la titolarità della sede per 3 anni. Pertanto, dopo eventuali tre anni di supplenza, sarà necessario presentare domanda di mobilità, secondo quanto previsto dal CCNI 2019/22, al fine di ottenere una nuova sede di titolarità.
Riposte ai quesiti
1. La nostra lettrice, essendo titolare nel primo grado, può presentare domanda di messa a disposizione per una supplenza nella scuola secondaria di secondo grado sul sostegno, fermo restando il vincolo previsto dall’annuale nota sulle supplenze, se riconfermato anche per il prossimo anno scolastico (si attende ancora la pubblicazione), ossia che:
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza…
2. Il servizio svolto sarà valutato come servizio pre-ruolo, come leggiamo anche nella premessa alle note riguardanti la tabella di valutazione titoli allegata al CCNI sulla mobilità 2019/22:
Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Pertanto, nella mobilità volontaria varrà 6 punti ogni anno; nella mobilità d’ufficio e nella graduatoria interna di istituto varrà 3 punti (ricordiamo che il pre-ruolo nella graduatoria interna si valuta 3 punti ogni anno per i primi quattro anni, dal quinto 2 punti ogni anno).
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/docenti-di-ruolo-supplenze-con-messa-a-disposizione-le-condizioni/