Concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado 2018: nel 2019/20 docenti assunti direttamente in ruolo; saranno cancellati dalle altre graduatorie in cui sono inseriti solo dopo la conferma in ruolo.
Concorso straordinario 2018 e legge di bilancio 2019
La legge di bilancio 2019, modificando il D.lgs. 59/2017, è intervenuta su una procedura ancora in corso, ossia il concorso straordinario 2018, relativamente al quale è stato modificato quanto segue:
- abolizione FIT;
- assunzione in ruolo;
- svolgimento percorso annuale di formazione e prova;
- conferma in ruolo, previo superamento del predetto percorso;
- cancellazione da tutte le graduatorie di inserimento dopo conferma in ruolo.
Ai docenti già avviati al FIT nel 2018/19, invece, si sono applicate le vecchie disposizioni del succitato decreto legislativo 59/2017 (vedi di seguito).
Cancellazione dalle graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento
La legge di bilancio, riguardo ai docenti del concorso straordinario 2018, così dispone:
Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ( cioè i docenti che hanno partecipato al concorso riservato agli abilitati),avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilita’ di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.
Per coloro i quali sono stati ammessi al percorso annuale FIT 2018/19, dunque, valgono le vecchie disposizioni del D.lgs 59/2017, fatta salva la possibilità di ripetere il percorso una sola volta.
Per coloro i quali non sono stati ancora avviati al FIT, e che lo sono nel 2019/20, si applicano invece le nuove disposizioni, per cui saranno prima assunti in ruolo (mentre i docenti FIT 2018/19 sono stati assunti con contratto annuale ed entreranno di ruolo dopo il superamento del percorso annuale) e saranno ammessi al percorso annuale di formazione e prova. Inoltre, come leggiamo sempre nell’articolo 13 del novellato D.lgs. 59/2017:
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Dunque, solo in caso di valutazione finale positiva, quindi al termine del percorso annuale di formazione e prova, i docenti interessati saranno cancellati dalle graduatorie di merito, di istituto o a esaurimento, in cui risultano iscritti.
Possibilità supplenze articolo 36
Evidenziamo che la modifica normativa suddetta, in base alla quale i docenti individuati per l’assunzione dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 verranno cancellati dalle graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento dopo la conferma in ruolo, permette agli interessati di fruire dell’articolo 36 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18.
In base al succitato articolo i docenti di ruolo possono accettare un incarico a tempo determinato in altro ruolo/classe di concorso. Questo nello specifico quanto prevede il succitato articolo:
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
Evidenziamo che l’accettazione della supplenza (al 31 agosto o 30 giugno) non è a discrezione del Preside ma è un diritto di cui può usufruire il docente.