“Buongiorno volevo sapere quali sono le conseguenze se rinuncio all’immissione in ruolo come collaboratore scolastico. Vi ringrazio”
Rispondiamo alla nostra lettrice riferendo quanto previsto in merito dal D.lgs. 297/94.
Depennamento graduatoria
E’ l’articolo 559 del suddetto decreto ad occuparsi della sanzione in caso di eventuale rinuncia:
La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
La rinuncia alla nomina, dunque, comporta la decadenza dalla graduatoria di assunzione, ossia dalla graduatoria provinciale permanente, la cosiddetta graduatoria ATA 24 mesi, del profilo di interesse.
Reinserimento
Il personale depennato ha la possibilità di reinserirsi nelle graduatorie ATA 24 mesi, considerato il possesso del requisito richiesto, ossia i 24 mesi di servizio presso le scuole statali.
Al fine suddetto, è necessario dapprima reinserirsi nella terza fascia delle graduatorie di istituto, il cui triennio di vigenza è attualmente il 2018/21.
All’atto dell’aggiornamento, dunque, gli interessati si inseriranno in III fascia e successivamente nelle graduatorie permanenti provinciali. Ricordiamo che le graduatorie ATA 24 mesi si aggiornano annualmente.