Immissioni in ruolo a.s. 2019/20: sono in corso le nomine da parte degli Uffici Scolastici, con tante problematiche e difficoltà a volte non coperte bene dalla normativa.
Ricordiamo quali sono le graduatorie di assunzione e quando si può cambiare una proposta di nomina già accettata.
Graduatorie di assunzione
Premettiamo che il contingente di posti destinati alle assunzioni è suddiviso al 50% tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito dei concorsi.
Queste le graduatorie di merito da cui si attingerà per le immissioni in ruolo nella scuola secondaria:
- graduatorie di merito del concorso 2016 in subordine
- graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, cui è destinato, per l’a.s. 2019/20, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 100% dei posti
Queste le graduatorie di merito da cui si attingerà per le immissioni in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria:
- graduatorie di merito del concorso 2016 in subordine
- graduatorie di merito del concorso straordinario 2018
Accettazione e rinunce
L’accettazione o la rinuncia, per il medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno:
- consentono di accettare per lo stesso anno una successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della stessa o altra graduatoria, anche nella medesima provincia, salvo quanto previsto per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (ex DM 21/05).
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia:
- consente, nello stesso anno scolastico, di accettarne un’altra per una diversa classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (comune o sostegno), anche nella stessa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia:
- consente, nello stesso anno scolastico, l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria.
Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle GaE, cui era consentita l’iscrizione in due province, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia:
- consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato nella seconda provincia.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ai sensi dell’ex DM 21/05.