La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 21-02-2019) 23-05-2019, n. 14061 interviene su una questione che a livello normativo e di interpretazione sembra oramai essere consolidato come concetto. Può La singola RSU convocare l’assemblea sindacale?
Fatto: Si denunciava la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20, nonchè dell’art. 2, comma 2 c.c.N.Q. del 7.8.1998 nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, sostenendo che la condotta tenuta dall’Agenzia doveva essere qualificata antisindacale in quanto l’Accordo Interconfederale del 1993 nell’ambito del settore privato riconosce ai componenti delle r.s.u. il diritto di indire anche singolarmente l’assemblea dei lavoratori e l’art. 2 del c.c.n.l. quadro del 7.8.1998 consente di pervenire alle medesime conclusioni perchè equipara i componenti della rappresentanza unitaria ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e richiama l’Accordo Interconfederale e la L. n. 300 del 1970, art. 19; Per i giudici il ricorso non è fondato avendo, questa Corte, già affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 3095 del 2018) che l’Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7.8.1998 e il c.c.N. Quadro di pari data sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, dettano – in forza del rinvio operato dalla L. n. 165 del 2001, art. 42 – un’analitica disciplina dei compiti e delle funzioni delle RSU, dei rapporti fra associazioni sindacali ed RSU, delle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori, ai dirigenti sindacali ed alle organizzazioni.
La normativa di riferimento
in particolare, l’art. 2, comma 2, del c.c.N. Quadro 7.8.1998 si interpreta nel senso che il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti, non ai singoli componenti della stessa RSU.” (Cass. n. 3072 del 2005, Cass. n. 3095 del 2018); invero, attraverso il rinvio all’art. 10 del medesimo Contratto, l’art. 2 (diversamente da quanto fa la L. n. 300 del 1970, art. 20 che si riferisce solo alle r.s.a.), attribuisce il potere di indizione ad una pluralità di soggetti (la r.s.u., i dirigenti delle r.s.a., i dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative), espressione di diverse forme di rappresentatività sindacale, sicchè gli avverbi “singolarmente o congiuntamente ” non possono essere valorizzati per sostenere l’attribuzione del potere anche ai singoli componenti della RSU, superando la volontà delle parti collettive di considerare la stessa come organismo unitario; rilevano, in tal senso, la chiara affermazione della natura unitaria dell’organismo, desumibile dall’art. 8 dell’Accordo quadro sulla costituzione delle r.s.u., come interpretato autenticamente dalle parti firmatarie il 6.4.2004 con il contratto D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 49 nonchè l’art. 5, comma 1, dello stesso Accordo che nel prevedere il subentro delle r.s.u. alle r.s.a. si riferisce, chiaramente, all’organismo e non ai soggetti che lo compongono (al contrario di quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo interconfederale del 20.12.1993, che fa riferimento ai “componenti delle r.s.u.”), ed infine l’elencazione contenuta nell’art. 5, comma 4 che comprende il “diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori”, sempre riferita all’organismo unitario (come si desume dal confronto con il successivo art. 6 che disciplina le prerogative delle associazioni sindacali rappresentative e, fra l’altro, prevede il “diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro”); nello stesso senso, si pone l’art. 13 del c.c.N. Q. sulle prerogative sindacali, sottoscritto sempre il 7.8.1998, che richiama espressamente l’accordo stipulato in pari data e al comma 2 ribadisce la natura unitaria della r.s.u., riferendo la titolarità dei permessi alle r.s.u. e non ai singoli componenti. è significativo, inoltre, che in tal senso il CCNQ è stato interpretato dalla contrattazione dei diversi comparti che ha espressamente previsto che il potere di indire l’assemblea deve essere esercitato “dalla r.s.u. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle r.s.u. del 7 agosto 1998” (art. 2 CCNL 20.9.2001 per il compatto sanità; art. 12 CCNL 28.5.2004 per il comparto agenzie fiscali; art. 2 CCNL 16.5.2001 per il compatto ministeri; art. 8 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola) o dalla “r.s.u. a maggioranza dei suoi componenti” (art. 25 del CCNL 27.1.2005 per il comparto università) o ancora dalla r.s.u., senza ulteriori specificazioni e, quindi, inteso come organismo unitario (art. 12 del CCNL 17.5.2004 per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
Escludere che la singola RSU possa convocare l’assemblea sindacale è conforme alla normativa
la sentenza impugnata, che ha escluso che l’assemblea possa essere indetta dal singolo componente della r.s.u., è quindi conforme al principio di diritto sopra enunciato.
Per quanto riguarda la scuola è il caso di ricordare che il CCNL del 2018 prevede sul punto all’articolo 23 “Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.”
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/lassemblea-sindacale-non-puo-essere-convocata-da-una-sola-rsu-cassazione/