Con Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del MIUR avverso l’Ordinanza cautelare del Tar del Lazio n. 2367/2019, ribadendo il principio di cui all’art. 470, comma 1°, “ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine”.
Il riferimento è all’ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019 con cui il TAR Lazio si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019 nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell’8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l’anno scolastico 2019/2020.
Il TAR del Lazio aveva rilevato che “nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”.
Appello del Miur
Contro tale ordinanza il MIUR ha proposto impugnazione, con appello che contiene un unico motivo: la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge sul cinquanta per cento dei posti disponibili soltanto.
Pertanto la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità.
La decisione del Consiglio di Stato
I ricorrenti chiedono al Consiglio di Stato che l’appello sia respinto. Il Consiglio di Stato ritiene l’appello cautelare infondato e va respinto.
L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.
Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine.