E’ di ieri la notizia che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei diplomati magistrale avverso la sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2017.
I Giudici della Suprema Corte, infatti, hanno ritenuto non sussistere alcun abuso di potere giurisdizionale da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La sentenza, pertanto, non è un giudizio di merito in sé.
I Giudici, infatti, non hanno espresso alcun giudizio sul merito del ricorso, quindi sulla legittimità dei diplomati magistrali di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma solo sul legittimo intervento dei giudici di Palazzo Spada.
Tutto parte dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20.12.2017 contro cui era stato proposto un ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché secondo i ricorrenti e le proprie difese nella pronuncia di quella sentenza si era verificato un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. Ricordiamo che anche la nostra associazione con l’Avvocato Caudullo ha partecipato alla stesura e deposito del ricorso in Cassazione che ha portato alla pronuncia in commento.
A tentare di porre argine a tale precaria situazione dei diplomati magistrali, si è posta la parte politica, con scarsi risultati.
Unica misura attualmente prevista è stato il concorso straordinario non pienamente soddisfacente, poiché non ha dato accesso a tantissimi docenti rimasti fuori, per non parlare dei vincitori che potrebbero rimanere li per moltissimo tempo, soprattutto in regioni dove le GAE e le GM son già di per sé lunghissime.
Ma quali sono i punti cardine della pronuncia della Corte di Cassazione:
– i decreti di aggiornamento delle graduatorie (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), non hanno natura normativa né possono qualificarsi quale atto amministrativo generale; rivolgendosi a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle GAE, i decreti di aggiornamento sono quindi atti amministrativi che si rivolgono ad un gruppo delimitato di soggetti, qualificabili quindi quali atti amministrativi “collettivi”;
– conseguenza della predetta natura dei DM di aggiornamento è che l’annullamento del DM 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato con sentenza 1973/2015, non può avere efficacia generale (“erga omnes”), bensì limitata ai soli ricorrenti;
– non è invocabile l’istituto del “prospective overruling”, ossia la possibilità di applicare i principi enunciati nella sentenza 11/2017 ai soli ricorsi depositati dopo il 20.12.2017.
Ultima speranza per i diplomati magistrale, oltre che l’intervento politico, potrebbe essere la pronuncia degli organi Europei (Corte di Giustizia dell’UE) a cui gli avvocati e le Associazioni, ivi compresa ANOD, si rivolgeranno man mano che le sentenze relative ai singoli ricorsi diverranno definitive.
COMUNICATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI
Ci teniamo a sottolineare che, per i ricorsi avviati dall’Associazione Nazionale Orizzonte Docenti non è stata fissata, ad oggi, alcuna data d’udienza per la pronuncia delle sentenze di merito, ma di ogni eventuale evoluzione dei singoli ricorsi, i nostri ricorrenti saranno dettagliatamente informati. Pertanto, se i ricorrenti ANOD non hanno ricevuto comunicazione o aggiornamenti sul proprio ricorso, ciò è dovuto al fatto che non sussistono aggiornamenti e la situazione è, ad oggi, immutata.
Coloro che sono stati inseriti in GAE con o senza riserva in virtù di ordinanze cautelari e che si trovano in attesa di sentenza di merito, indipendentemente dalla sentenza della Cassazione, rimarranno inseriti in GAE fino a quando non vi sarà la sentenza relativa al proprio specifico ricorso.
Coloro che hanno un ricorso pendente, ma non hanno alcun provvedimento cautelare di inserimento in GAE, dovranno parimenti aspettare la fissazione del merito.
I docenti immessi in ruolo con riserva in virtù di ricorso pendente, dovranno comunicare all’associazione ogni eventuale mutamento della propria condizione, anche se, fino a quando non vi sarà l’udienza di merito, il licenziamento è da considerarsi illegittimo.
Vi terremo aggiornati
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