Dal prossimo 15 luglio gli interessati potranno presentare domanda di aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di Istituto 2019/22, in sintonia con l’aggiornamento delle GaE, relativamente alle quali sono in corso di pubblicazione le provvisorie.
Ricordiamo in questa scheda quali docenti non potranno cambiare provincia.
Modalità e tempistica presentazione domanda
Il modello B di scelta delle scuole, tramite il quale ci si inserisce nella I fascia delle graduatorie di Istituto, va inoltrato telematicamente, tramite il portale Istanze Online, dal 15 al 29 luglio 2019 entro le ore 14.00.
La domanda si può presentare per una sola provincia, anche diversa da quella delle graduatorie ad esaurimento, fino a un massimo complessivo di 20 scuole, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze da GaE.
Chi non può cambiare provincia
Come detto sopra, è possibile presentare domanda per una provincia diversa da quella delle GaE e non c’è alcun vincolo al riguardo, nel senso che si può presentare domanda di aggiornamento nella I fascia delle graduatorie di istituto di qualsiasi provincia, esclusa una determinata categoria di personale. Vediamo quale.
L’articolo 9 bis, comma 7, del DM 374/2019 così dispone:
In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30
dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.
I docenti già inseriti in II o III fascia (considerato che l’aggiornamento della II e III delle GI è già avvenuto, in seguito a quanto previsto dalla summenzionata legge n. 21/2016), dunque, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila, ma dovranno confermare con il modello B le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento. Conseguentemente non potranno cambiare provincia delle predette graduatorie di istituto.
I predetti docenti potranno soltanto sostituire, nella stessa provincia di iscrizione in II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia; non possono cambiare scuole qualora nelle stesse (scuole) i nuovi insegnamenti, per i quali si chiede l’iscrizione i I fascia, risultino già impartiti.