L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che può essere chiesto dai docenti in possesso dei requisiti indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI, dove si chiariscono i motivi che consentono di presentare domanda, come di seguito riportato:
• ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
• ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
• ricongiungimento al genitore
Preferenze esprimibili
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola Infanzia e Primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola Secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia)
L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze previste nell’articolo 8 del contratto sulla mobilità annuale.
È possibile chiedere anche altra classe di concorso e/o tipologia di posto, anche in diverso grado
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del CCNI sulla mobilità del 6/03/2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa indicata nell’allegato 1 del contratto sulla mobilità annuale.
Per il prossimo anno scolastico, come stabilisce l’art.7 comma 5 del CCNI, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20
Assegnazione provvisoria: movimento esclusivamente volontario
L’assegnazione provvisoria è, in ogni caso, un movimento esclusivamente volontario che può essere disposto soltanto su una scuola, sulla classe di concorso e sulla tipologia di posto richieste nella domanda, nel rispetto dei titoli e dei requisiti del docente e dell’ordine indicato nella sequenza operativa dei movimenti, come stabilito nell’allegato 1 del CCNI.
Non esiste, quindi, l’assegnazione provvisoria d’ufficio
Assegnazione provvisoria: con quali modalità
Come chiarisce l’art.7 comma 8 del contratto sulla mobilità annuale, l’assegnazione provvisoria viene disposta con le seguenti modalità:
• l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi
• l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza
• le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
Si ritiene importante chiarire che, nel caso di richiesta di assegnazione provvisoria anche per altra classe di concorso e/o tipologia di posto, se il docente oltre a sedi del comune di ricongiungimento chiede scuole di altri comuni e non inserisce la preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento prima di indicare preferenze per altri comuni, la sua domanda sarà valutata solo per il comune di ricongiungimento e solo per la classe di concorso o posto di titolarità.
Questa disposizione è esplicitata chiaramente nell’art.7 comma 8 del CCNI:
“[….] L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità [….]”
Assegnazione provvisoria: su quali posti
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.
Per il personale in part-time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
Assegnazione provvisoria interprovinciale su posti di sostegno anche per non specializzati
Anche per il prossimo anno scolastico 2019/20 è prevista l’assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno anche in assenza del titolo di specializzazione, ma in presenza di precisi requisiti, indicati nell’art.7 comma 14 del CCNI
Nel succitato comma si stabilisce infatti che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno.
Hanno la priorità i beneficiari delle precedenze indicate nel punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) dell’art.8:
g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità
l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia
m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia
L’assegnazione è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
Questo movimento viene disposto, inoltre, in fase residuale al termine di tutti gli altri e rappresenta la penultima operazione della sequenza operativa, la n.41, seguita soltanto dall’assegnazione provvisoria dei docenti al terzo anno FIT assunti con DDG 85/2018, individuati entro il 31 agosto 2018, per i quali i movimenti si dispongono nell’operazione n.42.