Si avviano alla conclusione i contratti “fino al termine delle attività didattiche”, ossia il 30 giugno. In attesa del prossimo contratto, che auguriamo dal 1° settembre, quali sono i diritti del personale della scuola.
Ferie
Per i docenti assunti con contratto fino al 30 giugno non vi è “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto le stesse vanno monetizzate, nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
È (purtroppo) utile rilevare che ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli.
Verrà quindi preso in considerazione il monte ferie spettante e da questo si detrarranno tutti i giorni di sospensione delle lezioni:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi);
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).
Ciò che rimarrà verrà monetizzato.
È possibile dunque che ad un docente a tempo determinato siano comunque monetizzate le ferie.
Ferie supplenti: quanti giorni spettano, come avviene la monetizzazione. FAQ Orizzonte scuola
Disoccupazione NASPI
La NASPI è il sostegno al reddito erogato dall’INPS a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. Per fruirne va presentata la domanda e bisogna essere in possesso di specifici requisiti. Come presentare domanda
La richiesta per l’assegno di disoccupazione deve essere presentata entro 68 giorni dalla perdita del lavoro;
Requisiti:
- essere in possesso dello stato di disoccupazione;
- avere versato nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
- aver maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per calcolare l’importo dell’assegno di disoccupazione occorre dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicare il quoziente così ottenuto per il numero 4,33. L’importo dell’indennità di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile risultante da tale operazione qualora la stessa sia pari o inferiore a 1.195 euro. Se la retribuzione supera i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione 2018 è pari al 75% di tale importo a cui si aggiunge una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Disoccupazione NASpI: come verificare importo e accredito mensile. Guida
TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un accantonamento retributivo con funzione previdenziale liquidato dall’INPS al personale a tempo determinato, sulla scorta dei dati inviati dalla scuola.
La liquidazione del TFR, per i contratti cessati il 30 giugno 2019, avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto.
Decorso tale termine, l’INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.
I supplenti il cui contratto cessa il 30 giugno 2019, non percepiranno la somma prima di luglio 2020.
Su NoIPA è possibile accedere a Consultazione TFR, che consente di monitorare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni TFR inviate a INPS.
Fonte: https://www.orizzontescuola.it/supplenze-30-giugno-scadono-i-contratti-ferie-disoccupazione-naspi-tfr/