La mobilità annuale, che comprende le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, viene disposta su posti e cattedre che risultano disponibili per l’intero anno scolastico.
Le disponibilità possono riguardare sia cattedre e posti vacanti nell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche, sia cattedre e posti che si rendono disponibili in organico di fatto.
Nel primo caso si tratta di cattedre e posti non occupati da docenti titolari e che non sono stati utilizzati nelle operazioni di mobilità o di immissione in ruolo.
Nel secondo caso si tratta di posti e cattedre non vacanti in quanto occupati da docenti titolari, che, però, si rendono disponibili per un intero anno scolastico per aspettativa, mandato politico/amministrativo, collocazione fuori ruolo, part-time o altre motivazioni che giustificano l’assenza del docente titolare per l’intero anno scolastico.
Le disponibilità complessive per la mobilità annuale vengono, quindi, determinate in seguito all’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto
Adeguamento dell’organico alla situazione di fatto
L’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, come chiarisce l’art.2 comma 1 del CCNI, è disciplinato dalle seguenti disposizioni :
- CM sull’organico 2019/20, dove, si stabiliscono i criteri e le regole per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020
- costituzione dei posti part-time
- DL n.95/2012 riguardante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, in relazione all’art.14 che disciplina la riduzione delle spese di personale delle amministrazioni statali
- Legge n.107/2015, art.1 commi 64 e 69, in relazione alla definizione e determinazione dell’organico dell’autonomia
- Legge n.232/2016, art.1 comma 366, che disciplina l’incremento dell’organico dell’autonomia istituito con la legge n.107/2015, per l’anno 2017
- Legge n.205/2017, art.1 comma 613, che disciplina l’incremento dell’organico dell’autonomia istituito con la legge n.107/2015, per gli anni 2018 e 2019
Criteri per la determinazione delle disponibilità: ruolo della contrattazione decentrata regionale
I criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità sono determinati dagli accordi stipulati a livello regionale con le organizzazioni sindacali.
Le disponibilità complessive comprendono sia i posti dell’organico dell’autonomia che i posti dell’adeguamento del medesimo alla situazione di fatto.
Nel quadro complessivo sono compresi:
- i posti di insegnamento disponibili in ciascuna istituzione scolastica
- i posti in deroga sul sostegno in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 22.2.2010
- i posti in organico di fatto, comunque disponibili per un anno scolastico, come previsti dalla normativa vigente, la cui disponibilità risulta da:
- part-time
- incarichi di presidenza
- comandi e utilizzazioni
- mobilità intercompartimentale
- attuazione di iniziative progettuali previste nell’art.1 comma 65 della Legge n.107/2015, dove si stabilisce che la ripartizione della dotazione organica tra le regioni può considerare, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale
- ore residuate nella scuola Secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall’ordinamento
Relativamente ai posti di sostegno della scuola Secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del CCNI sulla mobilità 2019/20 e i posti in deroga eventualmente già istituiti.
Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle organizzazioni sindacali, come stabilisce l’art.3 comma 6 del CCNI sulla mobilità annuale, deve essere predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica. Dovrà essere data tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
Disponibilità e criteri per l’utilizzazione dei docenti
Se il numero dei docenti da utilizzare risultasse inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, l’obiettivo che deve essere perseguito, come sottolinea l’art.3 comma 3 del CCNI, è la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.
La contrattazione decentrata a livello regionale definisce, inoltre, i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali attivate ai sensi dell’art.1 comma 65 della Legge n.107/2015, già in atto e la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.
Analogamente in sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
FONTE: https://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-quali-sono-i-posti-liberi/