Le regole che deve seguire il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata, nella compilazione della domanda di utilizzazione, per l’indicazione delle preferenze territoriali, sono esplicitate chiaramente nell’art.2 del CCNI sulla mobilità annuale.
È indispensabile, quindi, che i docenti interessati conoscano tali disposizioni onde evitare errori nella compilazione della domanda in relazione alla sezione “Preferenze”, errori che potrebbero invalidare una parte delle sedi richieste in utilizzazione
Precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità
Si ritiene utile ricordare che i docenti trasferiti con domanda condizionata hanno diritto, per un ottennio, a rientrare ed essere trasferiti con precedenza nella scuola di ex-titolarità, se presentano ogni anno domanda condizionata inserendo, nella domanda di trasferimento, la scuola come prima preferenza.
Si tratta della precedenza prevista nel CCNI sulla mobilità 2019/20, nell’art.13 comma 1 parte II) – Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
Oltre ad avere diritto alla precedenza per il rientro nella scuola, in assenza, su tale sede, di posti disponibili, il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata in altro comune, può usufruire della precedenza per il comune di ex-titolarità, come prevista nel succitato art.13 comma 1 parte V) – Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
Il docente soprannumerario se non rientra nella scuola con la mobilità, può chiedere utilizzazione
Il docente che, pur avendo presentato domanda condizionata per il rientro nella scuola di precedente titolarità, non ottiene il movimento richiesto, può chiedere per il prossimo anno scolastico 2019/20 utilizzazione, esprimendo come prima preferenza la scuola di precedente titolarità
Quali condizioni per poter chiedere utilizzazione
Per poter chiedere utilizzazione i docenti trasferiti con domanda condizionata devono aver richiesto, in ciascun anno dell’ottennio, il trasferimento per il rientro nella scuola, condizionando la domanda.
Per il prossimo anno scolastico 2019/20, infatti, come chiarisce l’art.2 comma 1 lettera b) del CCNI sulla mobilità annuale, possono produrre domanda di utilizzazione i docenti che risultano trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2011/2012 e successivi, condizione indispensabile per essere ancora nell’ottennio e usufruire, quindi, della precedenza per il rientro nella scuola
Precedenza anche per l’utilizzazione
I docenti che rispettano i requisiti indicati possono usufruire, anche per l’utilizzazione, della precedenza per la scuola di ex-titolarità, come indicato nell’art.8 comma 1 parte II) del CCNI sulla mobilità annuale, dove si stabilisce quanto segue:
“II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a. s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno)”
Preferenze nel comune di ex-titolarità e in altri comuni: con quale ordine si inseriscono
Come precedentemente sottolineato il docente trasferito con domanda condizionata, deve esprimere, nella domanda di utilizzazione, come prima preferenza la scuola di ex-titolarità.
Dopo tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.