Proponiamo una serie di FAQ sulle novità introdotte dal CCNI 2019-22, in particolare per le assegnazioni provvisorie. Abbiamo chiesto a Paolo Pizzo, che ha partecipato agli incontri per la stesura del CCNI, di rispondere ai tanti quesiti già giunti in redazione.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA E I MOTIVI
Quali sono i motivi per cui è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria?
Può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:
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ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile;
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ricongiungimento al convivente (compresi i parenti ed affini) purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
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ricongiungimento ai figli (anche nel caso di affidamento);
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ricongiungimento ai genitori.
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gravi esigenze di salute del docente che risultino da certificazione sanitaria.
Può il docente decidere a quale familiare ricongiungersi?
Sì.
Il docente può decidere a quale familiare richiedere il ricongiungimento: es. il docente coniugato e con figli potrà richiedere indifferentemente assegnazione per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza del marito o del figlio o anche del genitore. Ovviamente è possibile richiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.
Sono una docente assunta in ruolo giuridicamente l’1/9/2018 e prenderò servizio solo l’1/9/2019. Posso richiedere assegnazione provvisoria?
Sì.
I docenti assunti nel 2018, anche solo giuridicamente, possono richiedere assegnazione provvisoria.
Il neo immesso in ruolo 2018/19 può richiedere assegnazione provvisoria interprovinciale?
Sì.
Non esiste alcun blocco in relazione ad anni di ruolo prestati in una determinata provincia. Pertanto, anche il neo immesso in ruolo 2018/19 può richiedere assegnazione per la provincia in cui risiede il familiare (o comunque per uno dei motivi previsti dall’art. 7 comma 1).
Anche se quest’anno scolastico è in anno di prova?
Sì.
Il superamento o meno dell’anno di prova non è vincolante per poter richiedere assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) nel grado di appartenenza. Ciò ovviamente vale anche per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo.
Se un docente ottiene per il 2019/20 trasferimento interprovinciale da Milano a Catania e la moglie risiede in un comune di Catania, può chiedere assegnazione provvisoria provinciale?
Sì.
A differenza degli ultimi anni in cui ciò non era permesso, chi ottiene trasferimento interprovinciale arrivando nella provincia in cui vi è il comune di ricongiungimento del familiare può richiedere assegnazione provvisoria provinciale, ovviamente avendone i requisiti e se la scuola ottenuta sia in un comune diverso rispetto alla residenza del familiare.
Sono docente con residenza a Milano e mio marito/genitore risiede a Napoli. Posso chiedere l’assegnazione a Napoli pur non avendo la residenza nella stessa provincia?
Sì.
La residenza del docente non conta. Rileva solo la residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi.
Da quanto tempo il familiare deve risiedere in quel comune?
Da 3 mesi (da intendersi antecedenti al termine di scadenza delle domande).
È possibile richiedere assegnazione per un familiare non convivente?
La dichiarazione di convivenza è richiesta solo per la persona con la quale si convive.
Per ricongiungersi al coniuge/parte dell’unione civile, al figlio o al genitore non è richiesta la dichiarazione di convivenza.
Sono una docente della scuola primaria. Posso richiedere assegnazione provvisoria per la scuola dell’infanzia?
Per richiedere assegnazione anche per altri ordini di scuola è intanto obbligatorioprodurre domanda per l’attuale ruolo di appartenenza, infatti in questi casi la domanda è aggiuntiva e valutata solo successivamente rispetto a quella per il ruolo di appartenenza.
Dopodiché bisogna avere due requisiti:
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essere in possesso dell’abilitazione/idoneità richiesta per l’altro grado o ruolo;
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aver avuto la conferma in ruolo entro la data di scadenza dell’inoltro della domanda.
Chi è titolare sui posti di sostegno può richiedere assegnazione anche sui posti di tipo comune?
Solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno.
Sono un docente al terzo anno FIT nominato dalle graduatorie pubblicate entro il 31/8/2018, posso partecipare alle assegnazioni?
Sì.
I docenti che sono stati nominati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/8/2018 e che stanno svolgendo l’anno di prova, partecipano (esclusivamente) alle operazioni di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per l’a.s. 2019/20 purché abbiano uno dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1.
In che modalità presenterà la domanda tale personale?
La domanda si presenterà in modalità cartacea.
Come sarà valutata la domanda?
L’assegnazione provvisoria sarà residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (è l’ultima sequenza delle operazioni n. 42).
È cambiato qualcosa per le assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno per chi è già titolare su tale posto o in possesso del titolo specifico?
Sì.
La ex sequenza n. 36 è stata suddivisa in due sequenze distinte. Pertanto per le assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno si seguono due distinte operazioni:
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Assegnazione provvisoria interprovinciale del docente titolare su posto di sostegno;
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In subordine, assegnazione provvisoria interprovinciale del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.
E per chi invece non è in possesso del titolo?
Il personale docente che richiede assegnazione provvisoria interprovinciale ed ha i requisiti per richiedere il ricongiungimento (o comunque uno dei motivi previsti dall’art. 7 comma 1), potrà dichiarare anche la disponibilità di essere assegnato sui posti di sostegno senza essere in possesso del titolo qualora non riesca ad ottenere una sede disponibile con l’ordinaria domanda di assegnazione.
Quali requisiti deve avere?
Stare per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, aver svolto almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato.
Come verrà trattato?
Nella penultima operazione della mobilità annuale (sequenza n. 41). Tra tutti i docenti che richiederanno tale opzione avranno priorità, in ordine, a) i genitori con figli disabili, b) genitori con figli fino ai 6 anni di età, c) genitori con figli di età compresa tra 7 e 12 anni.
Su quali posti?
Sui posti di sostegno che eventualmente sono residuati dopo tutte le operazioni precedenti di utilizzazione e assegnazione e solo dopo aver accantonamento un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto di quella provincia.
Cosa deve indicare nel modulo domanda e quale autodichiarazione deve produrre?
Nel modulo domanda dovrà comunque indicare il possesso del titolo di sostegno nell’apposita casella. Dovrà poi obbligatoriamente allegare una dichiarazione nella quale specifica quale dei due requisiti possiede (corso di sostegno o anno di servizio).
PREFERENZE E PUNTEGGI
È possibile richiedere assegnazione provvisoria per scuole dello stesso comune di titolarità?
No.
Es. se la residenza del familiare coincide col comune in cui è ubicata la scuola di titolarità del docente, non è consentita l’assegnazione provvisoria.
Fanno eccezione le città i cui comuni sono divisi in più distretti?
In parte. È infatti previsto che nel caso in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti, l’assegnazione provvisoria provinciale è possibile richiederla solo dai docenti che oltre ad avere uno dei motivi previsti dall’art. 7 comma 1 fruiscano di una delle precedenze di cui all’art. 8.
Per quante province è possibile fare domanda di assegnazione?
Una sola, che coincide con la residenza del familiare a cui si chiede ricongiungimento o per esempio con la propria residenza nel caso di gravi esigenze di salute (es. art. 33 comma 6 legge 104/92) o comunque per uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1.
Quante sedi si potranno esprimere?
Il numero di sedi esprimibile cambia a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l’assegnazione: scuola primaria e infanzia 20 sedi; scuola di I e II grado 15 sedi.
Si esprimeranno solo le scuole?
No.
Per la domanda all’interno della provincia si esprimeranno i codici delle singole scuole e i codici sintetici “comune” e “distretto”. Per le domande per altra provincia si potrà esprimere (oltre ai codici precedenti) come ultima sede anche il codice sintetico dell’intera provincia.
Che vuol dire che il docente può chiedere assegnazione provvisoria anche a punteggio zero?
Al docente che richiede assegnazione provvisoria viene assegnato un punteggio relativo esclusivamente alle esigenze di famiglia. Pertanto, non sono attribuiti punteggi per anni di ruolo, pre ruolo ecc. o per i titoli posseduti.
Darà infatti punteggio:
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il ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, al figlio (anche affidato e anche maggiorenne se in situazione di disabilità) e al convivente: 6 pp.
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Si aggiungono ai 6 pp. del ricongiungimento: 4 pp. per ogni figlio fino a 6 anni (anche se compiuti nel 2019) e 3 pp. per ogni figlio dai 7 ai 18 anni (anche se compiuti nel 2019).
Discorso a parte è invece il punteggio per ricongiungimento al genitore.
I 6 pp. si avranno solo se il genitore ha un’età superiore ai 65 anni.
Pertanto è possibile che un docente non abbia figli (ai fini del punteggio), si ricongiunga al genitore il quale però abbia un’età inferiore ai 65 anni. In questo caso ha quindi diritto al ricongiungimento ma senza l’attribuzione di un punteggio.
Il punteggio per i figli viene attribuito solo se si richiede loro il ricongiungimento?
No.
Il punteggio per i figli prescinde dalla residenza e dal fatto se si richieda o meno di ricongiungersi loro.
Pertanto, si attribuiscono per l’“esistenza” del figlio. È ovvio che nel caso in cui il docente (es.) chieda ricongiungimento ad un figlio fino a 6 anni vengono attribuiti due punteggi: 6 pp. per il ricongiungimento e 4 pp. per l’esistenza del figlio.
Posso non esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento nella domanda?
Sì.
Il docente non ha l’obbligo di esprimere tutte le scuole del comune, può limitarsi anche ad una o più scuole.
E si volessero esprimere preferenze anche per altri comuni?
In questo caso è obbligatorio esprimere il codice sintetico del comune di ricongiungimento prima di esprimere preferenze di altri comuni (anche se nel comune di ricongiungimento esiste una sola scuola esprimibile).
Cosa succede se in questi casi non esprimo l’intero codice comune?
La domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
La stessa cosa vale per fruire delle precedenze?
Sì.
Anche in questi casi è possibile inserire una o più scuole del comune in cui si esercita la precedenza senza obbligo di inserire l’intero codice comune. Quest’ultimo è obbligatorio solo se si richiedono anche preferenze relative ad altri comuni. Se non si esprime l’intero codice comune l’ufficio non convaliderà la precedenza, sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non annullerà l’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.
Ci sono delle eccezioni?
Sì.
Fanno eccezione le precedenze n. I (non vedenti/emodializzati) e la precedenza n. III lettera d) (art. 21 legge 104/92) dell’art. 8 per le quali non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all’interno del modulo domanda.
ALLEGATI
Devo allegare autodichiarazioni riguardante titoli e servizi?
No.
Nell’assegnazione provvisoria non si valutano titoli e/o servizi.
Quali allegati sono obbligatori?
Le autodichiarazioni che comprovano i motivi e i punteggi delle esigenze di famiglia.
Bisogna quindi dichiarare gli estremi del familiare a cui si chiede il ricongiungimento (e che la residenza di questi è anteriore ad almeno tre mesi rispetto la data di scadenza della domanda) e gli estremi dei figli per aver assegnato il punteggio che spetta. Ovviamente nel caso dei motivi di salute o comunque delle precedenze di cui all’art. 8 è necessario allegare tutte le certificazioni mediche (e le autodichiarazioni) che danno titolo alla precedenza.
Come si allegano i certificati e la autodichiarazioni?
Direttamente online dalla sezione “gestione allegati” di istanze online.
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-docenti-le-faq-di-orizzonte-scuola/