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Scrutini finali, chi può sostituire il dirigente scolastico. Normativa e giurisprudenza

1995

Nel caso in cui il dirigente scolastico sia assente per gli scrutini, può individuare un delegato? Se sì, chi può sostituirlo nel ruolo di presidente del consiglio di classe?

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Delega

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado il riferimento è il D.lgs. 62/2017.

L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:

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Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.

L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica:

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

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L’articolo 2/3 del D.lgs. 62/2017 così dispone:

[…] Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

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Giurisprudenza

Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:

TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).

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Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.

In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare.

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Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe.

Delega al vicario

Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo in due casi Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio:

  • Se il vicario è un componente del Consiglio di classe;
  • Se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

Nel secondo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

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Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è “presente” a scuola (non sono ammessi docenti “esterni” al Consiglio di classe a meno che non si tratti di una sostituzione di cui al punto 4).

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/scrutini-finali-chi-puo-sostituire-il-dirigente-scolastico-normativa-e-giurisprudenza/

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