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Scrutini finali, chi può sostituire il dirigente scolastico. Normativa e giurisprudenza

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Nel caso in cui il dirigente scolastico sia assente per gli scrutini, può individuare un delegato? Se sì, chi può sostituirlo nel ruolo di presidente del consiglio di classe?

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Delega

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado il riferimento è il D.lgs. 62/2017.

L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:

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Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.

L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica:

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

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L’articolo 2/3 del D.lgs. 62/2017 così dispone:

[…] Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

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Giurisprudenza

Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:

TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).

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Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.

In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare.

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Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe.

Delega al vicario

Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo in due casi Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio:

  • Se il vicario è un componente del Consiglio di classe;
  • Se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

Nel secondo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.

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Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è “presente” a scuola (non sono ammessi docenti “esterni” al Consiglio di classe a meno che non si tratti di una sostituzione di cui al punto 4).

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/scrutini-finali-chi-puo-sostituire-il-dirigente-scolastico-normativa-e-giurisprudenza/

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