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Ferie ATA: il Dirigente Scolastico non può imporle

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Ferie ATA:  qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno.

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Sono una coll.scolastica a tempo determinato, con contratto al 30 giugno. Dalla presa di servizio ero in maternità con gravidanza a rischio e poi con maternità obbligatoria fino al 19 aprile. 
In questo periodo ho maturato delle ferie che avevo chiesto dopo il 19 aprile e che il preside non mi ha concesso. 
Ora sono rientrata a scuola e mi è stato detto che entro la fine del contratto devo.consumare queste ferie…  È davvero così? O posso non prenderle pure al costo di perderle? 
Perché a questo punto voglio cumulare gg di.servizio validi ai fini della disoccupazione, e nel caso in cui prendessi qst gg di ferie, non arriverei a 30 gg di lavoro effettivo.  In attesa di riscontro porgo cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Iniziamo dicendo che le ferie imposte sono illegittime, l’art. 19 del CCNL/2007 prevede che, le ferie, sono proporzionali alla durata del servizio prestato. L’utilizzo delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatorio.

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Si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato salvo alcune precisazioni, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno.

La monetizzazione delle ferie non godute:

L’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, cd. “Spending Review”, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

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Successivamente è intervenuta sulla materia la Legge di Stabilità per il 2013 ove, all’art. 1 comma 54, dispone che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

In particolare la Legge di Stabilità 2013, ai commi 55 e 56, modifica parzialmente quanto disposto dal sopracitato art.5 c. 8 della Legge 315/2012 Spending Review in riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute.

Comma 55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

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Il comma 55 disattiva, di fatto, il divieto di monetizzazione delle ferie altrimenti previsto dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, limitando però tale monetizzazione a circostanze ben definite fra le quali rientrano i casi riconducibili alle situazioni in cui la durata del rapporto sia così ridotta da non consentire di fruire di nessuno dei giorni citati al comma 54 dell’art. 1.

Ne consegue che successivamente all’entrata in vigore del comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale scolastico a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Inoltre, in base a quanto concordemente stabilito tra MEF e MIUR, si rimarca che il comma 55 fa riferimento ai “giorni […] in cui è consentito al personale […] fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della monetizzazione, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tenere unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrato sopra, fermo restando l’obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto”.

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Pertanto, la monetizzazione delle ferie dal 1° gennaio 2013 è consentita dalla legislazione vigente come di seguito esposto:

Personale ATA non supplente breve e saltuario: Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP n° 32937/2012;

Personale ATA supplente breve e saltuario: Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

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FONTE: https://www.orizzontescuola.it/ferie-ata-il-dirigente-scolastico-non-puo-imporle/

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