La scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui questi gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati (Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074).
Quindi, si è responsabili dal momento in cui gli alunni arrivano a scuola e sino a quando non vengono nuovamente affidati ai genitori (o comunque alle condizioni stabilite in relazione all’età degli alunni).
Un nostro lettore chiede
Sono un collaboratore scolastico di 3 fascia. Mi è capitato che all’inizio dell’ora un insegnante mi ha chiesto di assentarsi dalle classe per pochi minuti, ma in realtà mi ha lasciato con i ragazzi per un’ora. Vorrei sapere se c’è una durata massima a cui un collaboratore scolastico è tenuto alla sorveglianza, grazie in anticipo per la risposta.
di Giovanni Calandrino – La vigilanza sugli alunni è una delle principali incombenze che gravano su tutto il personale scolastico e va esplicitata con chiarezza nei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
La legge prevede che i docenti assistano l’ingresso (con presenza di almeno 5 minuti prima del suono della campana) e l’uscita degli studenti. Secondo quanto contenuto nell’articolo 29 del CCNL/2007 stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad “assistere all’uscita degli alunni”.
Il personale ATA ha, invece, dovere di assolvere prestazione di vigilanza secondo quanto previsto dalla tabella A del CCNL del 24.07.2003. In essa si prevede tra le funzioni del personale A.T.A dell’area A “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche..”
Per quanto tempo questi compiti si devono protrarre? In aiuto arriva l’ARAN, la quale “ritiene che il tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d’ora.”
Pertanto, la richiesta di vigilanza di una classe durante l’orario di lezione deve considerarsi un evento eccezionale e del tutto episodico.
Durante l’orario di servizio infatti il personale docente non può allontanarsi dalla classe arbitrariamente ma solo in casi di effettiva necessità e comunque sempre per tempo limitato dato che la vigilanza della classe non può essere affidata a personale che nel frattempo ha altre incombenze.
Durante lo svolgimento della vigilanza sulla classe non viene meno infatti la generica vigilanza assegnata al collaboratore scolastico in una determinata area della scuola né altre disposizioni.
Se la situazione dovesse verificarsi più volte, sarà bene chiarire con la docente le rispettive responsabilità.