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Supplenza dal lunedì al venerdì: ecco quando sabato e domenica devono essere pagate

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Preparazione al concorso Nazionale per insegnanti di sostegnoCi sono dei casi in cui al dipendente va retribuita la giornata festiva della domenica o anche quella del sabato, anche se il contratto termina di venerdì.

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Angelica scrive

Buongiorno, sono iscritta alle graduatorie ATA III fascia e durante questo anno scolastico ho svolto tre supplenze come CS: dal 26/09/2018 al 20/10/2018, 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì; dal 02/05/2019 al 10/05/2019 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì; dal 30/05/2019 al 08/06/2019, 24 ore settimanali dal mercoledì al sabato. Di queste tre supplenze solo per la seconda mi sono stati pagati anche il sabato e la domenica e vorrei capire se è corretto o se anche per le altre due supplenze mi spetta e quindi c’è stato un errore. Grazie.

Università
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Pagamento sabato e domenica ricomprese nel contratto

Gli artt. 40 comma 3 (docente) e 60 comma 1 (ATA) del CCNL 2006-09 dispongono che Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

Pagamento sabato e domenica al termine del contratto

È altresì previsto che “Nell’ipotesi che il docente [ATA] completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.”.

Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente (o quando la scuola adotta la c.d. settimana corta).

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Conclusioni

Come precisato dagli artt. richiamati esiste una distinzione rispetto a quando i sabati e le domeniche (o comunque i festivi) sono ricompresi nel contratto, e quando invece il contratto del supplente termini il sabato e non riprenda più dalla settimana successiva (rientro del titolare).

Per tornare all’esempio del collega che ci scrive, nel primo caso tutte le domeniche comprese all’interno dei 3 contratti sono comunque pagate in quanto trattasi di contratti continuativi  che le ricomprendono; nel secondo caso è invece necessario fare dei distinguo che di seguito analizziamo.

La norma per quest’ultimo caso pone infatti una condizione bene precisa: il docente/ATA che termina il contratto il sabato (o il venerdì) ha diritto al pagamento della domenica (e del sabato) solo se se ha svolto l’intero orario ordinario settimanale previsto per il suo ruolo/profilo.

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Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

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Valutiamo quindi questa condizione per il quesito che ci è stato posto:

  1. Contratto dal 26/9 al 20/10 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Ricomprese nel contratto e quindi retribuiti sono i seguenti sabati e domeniche: 29 e 30 settembre; 6 e 7 ottobre; 13 e 14 ottobre.

A questo punto lo sarà anche la domenica del 21 in quanto il contratto è scaduto sabato 20 ma il collega ha completato l’intero orario settimanale (36 ore).

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  1. Contratto dal 02/05/2019 al 10/05/2019 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Ricomprese nel contratto e quindi retribuiti sono i seguenti sabati e domeniche: 4 e 5 maggio.

A questo punto lo devono essere anche sabato 11 e domenica 12 in quanto il contratto è scaduto venerdì 10 ma il collega ha completato l’intero orario settimanale (36 ore).

  1. Contratto dal 30/05/2019 al 8/06/2019 36 ore settimanali dal mercoledì al sabato

Ricomprese nel contratto e quindi retribuiti sono i seguenti sabati e domeniche: 1 e 2 giugno.

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Non potrà essere riconosciuta la domenica 9 giugno in quanto il contratto scadrà sabato 8 ma il collega non avrà completato l’intero orario settimanale (24/36 ore).

Pertanto, la scuola deve necessariamente rivedere il pagamento della prima supplenza per cui non è stata pagata domenica  21 (in questo caso infatti sono state svolte tutte le 36 ore di servizio anche se il contratto è terminato sabato 20).

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/supplenza-dal-lunedi-al-venerdi-ecco-quando-sabato-e-domenica-devono-essere-pagate/

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