I permessi per grave infermità sono interamente retribuiti per tutto il personale della scuola. Ma sono aggiuntivi o si cumulano ai permessi già previsti?
Maria scrive
Buona sera, nella guida e agli articoli permessi per grave infermita’: per chi e per quali motivi e’ possibile richiederli. di Paolo Pizzo del 26 Settembre 2018 e del 28 Aprile 2019 ” I 3 giorni per grave infermità di cui all’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 e art. 1 D.M. n. 278/2000 non sono alternativi ma si aggiungono a quelli già previsti dal Contratto Scuola (es. permesso per motivi familiari o personali; permessi per lutti).” Vorrei gentilmente sapere: 1) in base a quale legge i 3 gg per grave infermità non sono alternativi ma si aggiungono ai permessi per lutto; 2) se il DS può negare i 3 giorni per grave infermità per esigenze didattiche. Purtroppo il mio DS mi ha negato questa possibilità. Ringrazio per l’attenzione che vorrete prestarmi. Cordiali saluti.
Permessi e congedo per grave infermità
Il congedo per gravi motivi familiari previsto dall’art.4, comma 2, della L.n.53/2000 e dall’art.2 del DM 278/2000 è una tipologia di assenza diversa sia dai permessi per motivi personali, di lutto che dall’aspettativa per motivi personali tutti precisamente disciplinati dal Contratto scuola (artt. 15 e 19 CCNL 2006-09 e 31 e 32 CCNL 2016/18).
Art. 15 comma 7 e art. 32 CCNL Scuola
L’art 15 comma 7 del CCNL 2006-09 dispone che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.”; l’art. 32 del CCNL 2016-18 dedicato al personale ATA ha specificato che “Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007”.
Conclusioni
Non vi è ombra di dubbio quindi che il CCNL scuola disciplini determinati congedi e permessi, alcuni dei quali già esistenti in disposizioni di legge che all’interno del contratto vengono però assoggettati ad una disciplina di maggior favore per i dipendenti.
Non vi è altresì dubbio che sia l’art 15 comma 7 che e 32 sopra richiamati determinano il diritto del dipendente di fruire di tutti gli altri permessi o congedi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Sostanzialmente sia i permessi per lutto che per motivi personali familiari sono specificamente disciplinati dal CCNL scuola il quale, in questo caso, è disciplina contrattuale a sé stante e oltretutto di maggior favore rispetto per esempio alla Legge n.53/2000.
Per esempio, prevede la possibilità di fruire di tre giorni consecutivi di permesso per ogni evento luttuoso da computarsi come giorni di calendario (quindi di maggior favore anche sotto il profilo quantitativo). Diversamente, l’art.4, comma l, della Legge n.53/2000 e il successivo Decreto Ministeriale n. 278/2000, prevedono che “i tre giorni lavorativi” siano unici sia in caso di lutto sia in caso di grave infermità.
Stessa cosa per i permessi retribuiti per motivi personali o familiari che non recano la dicitura “particolari” o “gravi”. Anch’essi, quindi, si devono ritenere aggiuntivi.
Per ciò che riguarda il diritto ai permessi e la possibilità di diniego degli stessi, non si ravvisa nella legge una discrezionalità del datore di lavoro, fermo restando i requisiti che ci devono essere alla base espressamente richiamati dalle stessa legge, prova ne è che l’art 4 esordisce con “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto…”