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Concorso infanzia e primaria, commissioni: presentazione domande e cause di incompatibilità

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Le commissioni per posti comuni e di sostegno del concorso per la scuola dell’infanzia e primaria sono composte da un presidente e due docenti. Il presidente può essere un professore universitario o un dirigente tecnico oppure un dirigente scolastico.

Abbiamo parlato dei requisiti di presidenti e componenti in Concorso infanzia e primaria, commissioni: requisiti presidenti, componenti e membri aggregati

Vediamo adesso cosa prevede il DM 330/2019 relativamente alla presentazione della domanda da parte degli aspiranti presidenti, componenti e membri aggregati.

Modalità presentazione domanda

L’stanza va presentata, a pena di esclusione, esclusivamente on line, con le modalità specificate nei bandi.

Nello specifico:

  1. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, e dei docenti del  comparto scuola, presentano la domanda tramite Istanze Online;
  2. gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che provvede a trasmettere le domande acquisite all’USR competente per territorio.

Tempistica presentazione domande

La tempistica per la presentazione delle domande, secondo le modalità sopra riportate, sarà indicata con apposito avviso della Direzione generale per il personale scolastico.

Cosa indicare nella domanda

Nella domanda va indicato, innanzitutto, l’USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare.

Vanno poi dichiarati:

  • il possesso dei prescritti requisiti;
  • l’insussistenza delle cause di incompatibilità.

Cause di incompatibilità

Queste le cause di incompatibilità per presidenti, componenti e membri aggregati delle commissioni:

  • avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
  • avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei
    rispettivi ordinamenti;
  • essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
  • essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.

Inoltre, presidenti, componenti e membri aggregati:

  • a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell’ organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
  • non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un candidato, né esserne coniugi;
  • non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;
  • non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.

Oltre a quanto sopra riferito, i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.

DM 329/2019 Requisiti commissari

DM 327/2019 Decreto, programmi, prove e griglie

DM 328/2019 Tabella titoli

DM 330/2019 Criteri formazione commissioni

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/concorso-infanzia-e-primaria-commissioni-presentazione-domande-e-cause-di-incompatibilita/

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